IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO che :

·         il Titolo I, Capo I, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come successivamente integrato e modificato, stabilisce la disciplina dell’Imposta comunale sugli immobili;

·         l’art. 6, comma 1, del citato D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 1, c. 156, L. 27 dicembre 2006, n. 296, testualmente recita:

“1. L'aliquota è stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 84 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336.“

·         l’art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23 marzo 1998, n. 56 e dall'art. 54 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, testualmente recita:

“1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione.

      1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.“

·         l’art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, così dispone: “169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

·         l’art. 1, comma 1, lett. s), n. 1, del D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha aggiunto una ulteriore disposizione all’art. 52, comma 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, stabilendo che con decreto ministeriale è definito il modello al quale i Comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti per la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi;

·         l’art. 1, comma 1, lett. u), dello stesso D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto l’abrogazione del comma 4 dell’art. 58 del richiamato D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prescriveva la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale delle deliberazioni comunali concernenti la determinazione dell’aliquota dell’Imposta comunale sugli immobili;

·         la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 del 16 aprile 2003 ha stabilito le nuove modalità di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili;

·         la legge finanziaria per il 2008, n. 244 del 24 dicembre 2007, pubblicata sul supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, ha modificato l’art. 8 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 introducendo dopo il comma 2 i seguenti: “2-bis. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 29/02/2008 è stato approvato il nuovo Regolamento in materia di Imposta comunale sugli immobili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 59 del citato D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RITENUTO di dover accogliere la proposta di aliquote e detrazioni deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 23 del 14.03.2008;

VISTI:

·         il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

·         il D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

·         la Legge 23 dicembre 1998, n. 448;

·         la Legge 23 dicembre 1999, n. 488;

·         il D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 506;

·         il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

·         la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

·         la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

·         la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 del 16 aprile 2003;

·         il vigente Regolamento in materia di Imposta comunale sugli immobili;

·         il vigente Regolamento di contabilità;

·         lo Statuto dell’Ente;

·         la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 12.12.2006 con cui sono state approvate le aliquote e detrazioni per l’esercizio finanziario 2007;

·         la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 14.03.2008 con cui è stata formulata la proposta di deliberazione delle aliquote e detrazioni per l’esercizio finanziario 2008;

Visto l’allegato parere;

Visto l’esito della votazione;

 

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

 

DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2008, le aliquote e detrazioni dell’Imposta comunale sugli Immobili dell’anno 2007, nelle seguenti misure:

 

-          Aliquota del 6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dell'abitazione principale;

-          Aliquota del 6 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di grado in linea retta (genitori e figli) o a parenti in linea collaterale di 2° grado (fratelli e sorelle), che la occupano quale loro abitazione principale, che vi abbiano fissato la residenza anagrafica nelle stesse e che siano titolari delle utenze dei sevizi pubblici (riscaldamento, forniture idriche, illuminazione, tassa rifiuti), a condizione che il contratto di comodato sia stato concluso per iscritto e nel limite di un solo contratto;

-          Aliquota del 7 per mille per gli altri immobili;

-          Aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili;

-          Terreni agricoli esenti, così come delimitati dalla legge 27.12.1977 n. 984;

-          Detrazione per abitazione principale in € 103,29;

-          Ulteriore detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo pari all’1,33 per mille della base imponibile, comunque non superiore a 200 euro.

 

SUCCESSIVAMENTE

 

Visto l’esito della votazione;

 

DELIBERA

 

DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.