Proposta di delibera della Giunta al Consiglio Comunale ad oggetto: “Determinazione delle aliquote I.C.I. per l’esercizio finanziario
PREMESSO:
che con l’art.1 del D.Lgs 30/12/1992 n°504 è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I) a decorrere dall’anno 1993;
che al successivo art. 6,comma 1 del D.Lgs 504/92 ha disciplinato la determinazione delle aliquote con apposita deliberazione dell’ente da adottare annualmente;
che l’art.1 comma 156 della legge n°296 del 27/12/2006(legge finanziaria 2007), ha modificato l’art.6, comma 1, primo periodo, del d:lgs 30/12/1992 n°504 attribuendo al Consiglio Comunale la competenza per la deliberazione delle aliquote I.C.I.;
Visto l’art.1, comma 169 della legge n°296 del 27/12/2006(legge finanziaria 2007), il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
Visto l’art. 1 comma 1 del D.L. 27/05/2008 n°93 convertito in legge n° 126 del 24/7/2008 che prevede che a decorrere dall’anno di imposta 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al D.lgs 504/92, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.lgs 504/1992 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto ad eccezione di quelli di categoria catastale A1, A8, A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo pari ad € 123,98 rapportata al periodo di utilizzo;
Dato atto che con il vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I. approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n°33 in data 5/4/2007 non è prevista alcuna assimilazione all’abitazione principale per le abitazioni date in uso gratuito a parenti;
Visto, altresì, l’art.1 comma 7 del D.L. n°93/2008 convertito in legge n°126/2008, con il quale viene stabilito che fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato…;
RITENUTO di confermare per l’anno d’imposta 2009 le aliquote del 2008 con l’unica eccezione riguardante l’aliquota del 9 per mille, prevista per le unità tenute a disposizione, che viene ridotta all’8 per mille e prevedendo l’aliquota agevolata del 5,75 per mille per gli immobili dati in uso gratuito a parenti(stante la mancata assimilazione ad abitazione principale nel vigente regolamento ICI), le seguenti aliquote:
a) ICI sull’abitazione principale ( prima casa) di cui alle categorie catastali A1, A8, A9 e sulle loro pertinenze, sull’abitazione posseduta nel territorio del comune da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata e sulle case concesse in fitto convenzionato di cui agli accordi legge 431/98: Aliquota 5,75 per mille;
b) ICI sull’unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti fino al secondo grado nonché sulle
relative pertinenze, utilizzata come abitazione principale del conduttore: Aliquota agevolata
5,75 per mille;
c) I.C.I su abitazioni non prima casa, sfitte, tenute a disposizione dal proprietario o locate a soggetti che non la utilizzano come abitazione principale : Aliquota 8 per mille;
d) I.C.I. su tutti gli altri tipi di immobili, sui terreni, sulle abitazioni locate con contratto di fitto registrato a favore di soggetti che la utilizzano come abitazione principale, contratti comunque non rientranti negli accordi di cui alla legge 431/98: Aliquota 7 per mille;
e) I.C.I. sugli immobili strumentali di cui all’art. 5 D.Lgs 504/92 di proprietà di imprese, ed iscritti in catasto, che qui si riporta a titolo esemplificativo e non esaustivo alle cat. A/10 – B/2 – B/4 – B/8 – C/5 – D/1 – D/2 – D/3 – D/4 – D/5 – D/7 – D/8 – E/1 – aliquota 7 per mille sul valore catastale o su quello derivante da scritture contabili o in assenza da valori di rendite similari determinate d’ufficio o di comune accordo con l’utente;
f) I.C.I. sulle aree edificabili: aliquota 7 per mille sul valore venale all’01.01.2009, determinato in base ai valori stabiliti con delibera della G.C. n.67 del 27.02.2004 .
VISTO il D.Lgs 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTO il regolamento I.C.I. approvato con delibera di C.C. n°33 del 5/4/2007;
VISTO il regolamento generale delle entrate approvato con delibera di C.C. n. 34 del 05/04/2007;
VISTO il parere reso dal Responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti dell’art:49, 1°comma del D.Lgs. 18/08/2000 n° 241;
Si propone che il Consiglio Comunale
DELIBERI
1) Di Approvare le seguenti aliquote I.C.I. valevoli per l’anno d’imposta 2009:
a) ICI sull’abitazione principale ( prima casa) di cui alle categorie catastali A1, A8, A9 e sulle loro pertinenze, sull’abitazione posseduta nel territorio del comune da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata e sulle case concesse in fitto convenzionato di cui agli accordi legge 431/98: Aliquota 5,75 per mille;
b) ICI sull’unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti fino al secondo grado nonché sulle relative pertinenze, utilizzata come abitazione principale dal conduttore: Aliquota agevolata 5,75 per mille;
c) I.C.I su abitazioni non prima casa, sfitte, tenute a disposizione dal proprietario o locate a soggetti che non la utilizzano come abitazione principale : Aliquota 8 per mille;
d) I.C.I. su tutti gli altri tipi di immobili, sui terreni, sulle abitazioni locate con contratto di fitto registrato a favore di soggetti che la utilizzano come abitazione principale, contratti comunque non rientranti negli accordi di cui alla legge 431/98: Aliquota 7 per mille;
e) I.C.I. sugli immobili strumentali di cui all’art. 5 D.Lgs 504/92 di proprietà di imprese, ed iscritti in catasto, che qui si riporta a titolo esemplificativo e non esaustivo alle cat. A/10 – B/2 – B/4 – B/8 – C/5 – D/1 – D/2 – D/3 – D/4 – D/5 – D/7 – D/8 – E/1 – aliquota 7 per mille sul valore catastale o su quello derivante da scritture contabili o in assenza da valori di rendite similari determinate d’ufficio o di comune accordo con l’utente;
f) I.C.I. sulle aree edificabili: aliquota 7 per mille sul valore venale all’01.01.2009, determinato in base ai valori stabiliti con delibera della G.C. n.67 del 27.02.2004 .
2) di confermare la detrazione dell’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale : € 123,98;
3) di trasmettere via mail sul sito dpf.federalismofiscale@finanze.it il presente atto che verrà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dall’ufficio federalismo fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze;