CITTA’ DI VICO EQUENSE
Provincia di Napoli
Proposta Di delibera ad oggetto: “Determinazione aliquota I.C.I. anno 2006”
PREMESSO:
che ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs n. 504 del 30.12.1992, come modificato dall’art.3 comma 53 della legge 662/96, i comuni sono tenuti annualmente a stabilire le aliquote ai fini ICI;
che l’amministrazione comunale a far data dal 01.01. 2002 non ha mai variato l’aliquota ICI relativa alla prima casa ed alle sue pertinenze. Infatti, l’ultima conferma dell’ aliquota ICI applicata alla prima abitazione è avvenuta con la delibera di G.C. 45 dell’ 11.02.2005;
che l’Ente sta svolgendo attività di verifica delle posizioni tributarie ai fini I.C.I., per garantire il normale gettito tributario e, limitare nel contempo il ricorso all’innalzamento delle aliquote d’imposta. L’attività di verifica e di accertamento è tesa a dare piena attuazione al principio di perequazione tributaria, sempre nel pieno rispetto degli obiettivi di mantenimento dell’equità tributaria pro – capite esistente nel territorio di Vico Equense;
che nel corso degli anni, in conseguenza dell’aumento dei prezzi di tutti i beni utilizzati dall’Ente (carburanti, polizze assicurative, generi alimentari necessari per mensa delle scuole, energia elettrica, acqua spese di manutenzione ecc.), sono lievitati i costi dei servizi offerti dal comune;
che l’incremento delle entrate derivante dall’azione di recupero delle imposte evase, non copre l’incremento dei prezzi dei beni necessari a garantire tutti servizi offerti dall’Ente, per cui appare necessario e doveroso aumentare sia pure di pochi decimi l’aliquota dell’I.C.I. applicata agli immobili utilizzati come abitazione principale.
RILEVATO: che è doveroso garantire ai cittadini tutti i servizi che attualmente l’Ente eroga, per cui, occorre aumentare le aliquote ICI nelle seguenti misure:
a) ICI sull’abitazione principale (prima casa), come definita dal legislatore e dall’art.15 del Regolamento I.C.I. delibera di C.C. n. 106 del 28.12.1998 e successive modifiche ed integrazione, nonché, sulle pertinenze e sulle case concesse in fitto convenuto di cui agli accordi legge 431/98: Aliquota 5,75 per mille;
b) I.C.I su abitazioni non prima casa, sfitte tenute a disposizione dal proprietario o locate a soggetti che non la utilizzano come abitazione principale o locate senza alcun contratto registrato: Aliquota 8 per mille;
c) I.C.I. su tutti gli altri tipi di immobili, sui terreni, sulle abitazioni locate con contratto di fitto registrato a favore di soggetti che la utilizzano come abitazione principale, contratti comunque non rientranti negli accordi di cui alla legge 431/98: Aliquota 7 per mille;
d) Detrazione sull’abitazione principale euro 123,95;
e) I.C.I. sugli immobili strumentali di cui all’art. 5 D.Lgs 504/92 di proprietà di imprese, ed iscritti in catasto, che qui si riporta a titolo esemplificativo e non esaustivo alle cat. A/10 – B/2 – B/4 – B/8 – C/5 – D/1 – D/2 – D/3 – D/4 – D/5 – D/7 – D/8 – E/1 – aliquota 7 per mille sul valore catastale o su quello derivante da scritture contabili o in assenza da valori di rendite similari determinate d’ufficio o di comune accordo con l’utente;
f) I.C.I. sulle aree edificabili: aliquota 7 per mille sul valore venale all’01.01.2006, che viene determinato in base ai valori determinati dal Comune, giusta delibera della G.C. n. 67 del 27/02/2004
RILEVATO ALTRESI’ che le entrate derivanti dall’aumento dello 0,50 per mille applicato all’aliquota della prima casa ed alle sue pertinenze, a quella sui terreni e sulle abitazioni locate con contratto di fitto registrato a favore dei soggetti che la utilizzano come abitazione principale, compensano i maggiori costi dei servizi pubblici;
VISTO: il D.Lgs 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO: IL d.Lgs 267/2000;
VISTO: il regolamento delle entrate approvato con delibera di C.C. n. 106 del 28.12.1998;
Si propone che il Commissario Straordinario
DELIBERI
1) Di approvare le seguenti aliquote I.C.I. valevoli per l’anno d’imposta 2006:
g) ICI sull’abitazione principale (prima casa), come definita dal legislatore e dall’art.15 del Regolamento I.C.I. delibera di C.C. n. 106 del 28.12.1998 e successive modifiche ed integrazione, nonché, sulle pertinenze e sulle case concesse in fitto convenuto di cui agli accordi legge 431/98: Aliquota 5,75 per mille;
h) I.C.I su abitazioni non prima casa, sfitte tenute a disposizione dal proprietario o locate a soggetti che non la utilizzano come abitazione principale o locate senza alcun contratto registrato: Aliquota 8 per mille;
i) I.C.I. su tutti gli altri tipi di immobili, sui terreni, sulle abitazioni locate con contratto di fitto registrato a favore di soggetti che la utilizzano come abitazione principale, contratti comunque non rientranti negli accordi di cui alla legge 431/98: Aliquota 7 per mille;
j) Detrazione sull’abitazione principale euro 123,95;
k) I.C.I. sugli immobili strumentali di cui all’art. 5 D.Lgs 504/92 di proprietà di imprese, ed iscritti in catasto, che qui si riporta a titolo esemplificativo e non esaustivo alle cat. A/10 – B/2 – B/4 – B/8 –C/1- C/5 – D/1 – D/2 – D/3 – D/4 – D/5 – D/7 – D/8 – E/1 – aliquota 7 per mille sul valore catastale o su quello derivante da scritture contabili o in assenza da valori di rendite similari determinate d’ufficio o di comune accordo con l’utente;
l) I.C.I. sulle aree edificabili: aliquota 7 per mille sul valore venale all’01.01.2006, che viene determinato in base ai valori determinati dal Comune, giusta delibera della G.C. n. 67 del 27/02/2004;
2) Di incaricare l’Ufficio Urbanistica di comunicare ai contribuenti interessati l’attribuzione di natura di area fabbricabile ai terreni di loro proprietà, ai sensi dell’art. 31 c.20 L. 27.12.2002 n. 289.