La Giunta comunale con atto n. 40 del 23 marzo 2006 ha deliberato quanto segue:
1. di riconfermare - per l'anno 2006 - l'aliquota I.C.I.(imposta comunale sugli immobili) nella misura del 7 per mille, già in vigore per gli anni 2002 - 2003 - 2004 e 2005.
2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l 'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per "abitazione principale" s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, ed ai casi contemplati dall'art. 15 del Regolamento comunale in materia, approvato con atto consiliare n.56 del 30/10/1998.