Premesso che:

con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 è stata istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

il comma 1 dell'art.6 del suddetto decreto legislativo stabilisce che ogni anno, con effetto per l'anno successivo, il Comune delibera la misura delle aliquote I.C.I. e che, in mancanza di tale deliberazione, si applica l'aliquota nella misura minima prevista dalla legge;

il secondo comma dello stesso articolo 6 stabilisce che: "l' aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati ... omissis...";

l'art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388 come sostituito dall'art.27, comma 8, della legge 28 dicemre 2001, n.448 dispone che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

l'art. 1, comma 155, della legge n° 266 del 23 dicembre 2005, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. n. 302 del 29 dicembre 2005, ha differito al 31 marzo 2006 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali per l’esercizio 2006.

Ritenuto:

fissare per l'anno 2006 l'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille e l'aliquota per l'abitazione principale nella misura del 5 per mille.

Visti:

l'art. 42 del D.Lgs 267/00 che attribuisce al Consiglio Comunale la sola istituzione e l'ordinamento dei tributi ad esclusione della determinazione delle relative aliquote, rientrante, quest'ultima, in via residuale, nelle competenze della Giunta Comunale;

il vigente regolamento Comunale in materia di ICI approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 07/04/2004.

SI PROPONE DI DELIBERARE

1) stabilire per l'anno 2006 le seguenti aliquote ICI:

aliquota ordinaria 7 per mille;

aliquota per abitazione principale 5 per mille.

2) confermare la detrazione d'imposta, spettante per l'abitazione principale, in € 103,29.

3) disporre la pubblicazione per estratto del presente atto nella G.U, dando atto che la stessa è gratuita; la richiesta di pubblicazione va inviata al Ministero di Grazia e Giustizia- Ufficio Pubblicazione Leggi e Decreti Via Arenula, 70 Roma.