CITTÀ DI
SAN GIORGIO A CREMANO
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
I. C. I. 2010
Si informa la cittadinanza che dal 2008 l’Imposta Comunale sugli Immobili è stata abolita a seguito del Decreto legge n. 93 del 27/05/08:
per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 ed A7, nonché le pertinenze delle medesime (si considerano pertinenze gli immobili destinati in modo durevole al servizio dell’abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenze anche le unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili) e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l’abitazione principale;
per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
per le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori, figli, nonni e nipoti; agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati);
per l’ex casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato, in proprietà del coniuge non assegnatario che non possiede l’abitazione principale nello stesso comune.
Sono invece escluse dall’esenzione di cui sopra le unità immobiliari, quand’anche adibite ad abitazione principale, di categoria catastale A1, A8 e A9 e tutte le altre categorie di immobili.
LE ALIQUOTE ICI PER L’ANNO 2010 SONO IN VIA DI APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. I VERSAMENTI DA EFFETTUARE ENTRO IL 16 GIUGNO DOVRANNO TENERE CONTO DELLE ALIQUOTE DELL’ANNO PRECEDENTE CON LE MODALITA’ DI CALCOLO NEL SEGUITO INDICATE.
Si noti che:
Con delibera di C.C n° 137/02, a decorrere dal 1/1/03, è stata abolita l’aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei soggetti che realizzano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio a norma dell’art.1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449. L’agevolazione continua, comunque, ad applicarsi fino a compimento dei 10 anni previsti, in caso di lavori iniziati tra l’1/1/99 e il 31/12/02. Nell’ipotesi di trasferimento dell’immobile o di diritti reali sullo stesso, la predetta agevolazione spetta all’acquirente.
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA: A1 – A8 – A9
Dall'imposta dovuta si detraggono (fino a concorrenza del suo ammontare) € 103,29, per l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale dal soggetto passivo. La detrazione va rapportata all’effettivo periodo di destinazione ad abitazione principale nel caso in cui questa sia inferiore all’intero anno.
ULTERIORI DETRAZIONI
E’ stata prevista la concessione di detrazioni fiscali aggiuntive rispetto a quelle previste per legge, nei seguenti casi e per i seguenti importi:
Unità immobiliari condotte da categoria di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale:
REDDITO FAMILIARE 2009 DETRAZIONE
fino a EURO 6.197,48 (£. 12.000.000) € 103,29
fino a EURO 9.296,23 (£. 18.000.000) € 77,47
Unità immobiliari condotte da famiglie che ospitano persone in condizioni di handicap:
invalidità superiore al 75 %: € 103,29
Si noti che le suddette ulteriori detrazioni:
Sono da intendersi per unità immobiliare e non per persona e vanno applicate rapportandole all’effettivo periodo di sussistenza delle condizioni richieste, laddove questo sia inferiore ad un anno.
Sono concesse solo nel caso di abitazione principale e non anche per gli immobili equiparati ai sensi dell’articolo 21 punto 2 regolamento comunale ICI (es. uso gratuito ai figli etc.).
Non sono cumulabili: in caso di presenza di più fattispecie, si applicherà quella più favorevole per il contribuente.
Coloro che usufruiranno dell’ulteriore detrazione dovranno presentare al Comune apposita comunicazione entro il 30 Giugno 2011.
La comunicazione, corredata della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, potrà essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo o inviata a mezzo servizio postale.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Per effettuare il versamento dell’imposta comunale sugli immobili dovuta – le cui aliquote per l’anno 2010 sono in via di approvazione da parte del Consiglio Comunale – va utilizzato il modello di bollettino di versamento (modello ministeriale) con il seguente numero di conto corrente postale: 15177827 intestato a: COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO – SERVIZIO TESORERIA – ICI, da effettuarsi presso tutti gli Uffici Postali.
Il pagamento può essere effettuato anche tramite Mod. F24. Il Mod. F24 può essere utilizzato presso banche, agenti per la riscossione e uffici postali e non comporta il pagamento di alcuna commissione per il contribuente.
Con il Mod. F24 possono essere compensati eventuali crediti del contribuente relativi ad altri tributi erariali, locali ed a contributi previdenziali ed assicurativi che, in questo modo, sono utilizzati per il pagamento dell’ICI fino al suo azzeramento. I Mod. F24 sono disponibili presso banche ed uffici postali.
Arrotondamenti: Ai sensi dell’art. 1, comma 166, della legge n. 296/2006, l’importo complessivo da versare deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Importi minimi: Ai sensi dell’art. 1, comma 168, della legge 296/2006 e dell’art. 25 della legge n. 289/2002, l’importo complessivo, fino a concorrenza del quale il versamento non è dovuto, è stabilito in € 12,00 (euro dodici).
Nel caso di contitolarità di diritti reali su un medesimo immobile, il versamento potrà essere effettuato, per l’intero importo dovuto, anche da uno solo degli obbligati con effetto liberatorio per tutti gli altri. Tale circostanza andrà comunicata al Comune entro il 30 giugno 2011.
TEMPI DEL VERSAMENTO
Il pagamento può essere eseguito 1. in unica soluzione: entro il 16 giugno 2010
2. in soluzione rateale: PRIMA RATA : entro il 16 giugno 2010
SECONDA RATA: dal 1 al 16 dicembre 2010
MODALITA’ DI CALCOLO
In caso di pagamento in unica soluzione: il calcolo dell’imposta dovuta dovrà essere effettuato applicando
l’aliquota e le detrazioni in vigore nell’anno 2009. Eventuali differenze di imposta derivanti dalle approvande aliquote per l’anno 2010 saranno versate entro il 16 dicembre 2010. Per i versamenti eventualmente risultati in esubero potrà essere presentata richiesta di rimborso.
In caso di pagamento in soluzione rateale: 1 RATA: l’importo definito in misura pari al 50% dell’imposta
Versata per l’anno 2009.
2 RATA: l’importo da versare sarà pari all’imposta dovuta per l’anno
2010, calcolata con i nuovi coefficienti e detrazioni, diminuita dell’importo versato con la prima rata.
COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’I.C.I. 2010
Le seguenti comunicazioni (se dovute) vanno consegnate al Comune di San Giorgio a Cremano o inviate a mezzo del servizio postale entro il 30 giugno 2011, utilizzando gli stampati a disposizione presso il Servizio Tributi e Finanze del Comune di San Giorgio a Cremano:
Acquisti, cessioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell’anno 2010:
In relazione a questa tipologia di comunicazione, si noti che:
essa dovrà contenere i dati utili all’individuazione dell’unità immobiliare interessata e dell’indicazione della causa che ha determinato i mutamenti di soggettività passiva.
Applicazione nell’anno 2010 delle agevolazioni fiscali previste dall’Amministrazione Comunale ( es. disagio economico-sociale, invalidità superiore al 75%) per immobili di categoria A1 – A8 –A9 adibite ad abitazione principale;
Fruizione dell’esenzione del versamento nell’anno 2010 per le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale (es. concesse in uso gratuito ai parenti ed affini fino al terzo grado);
In relazione ai punti B e C si noti che:
La mancata comunicazione comporta la decadenza dalle agevolazioni e detrazioni per l’anno 2010.
Versamento effettuato, nell’anno 2010, da uno solo dei contitolari (con liberazione degli altri obbligati).
Immobili di categoria C/2, C/6, C/7 adibiti a pertinenza dell’abitazione principale. (con indicazione dei dati catastali degli stessi e dell’abitazione principale.
COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’I.C.I. 2009
Le comunicazioni relative all’I.C.I. 2009 vanno inoltrate all’Ufficio Protocollo del Comune di San Giorgio a Cremano – Piazza Vittorio Emanuele II n. 10 - entro il 30 giugno 2010.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti il Servizio Finanze del Comune di San Giorgio a Cremano è a disposizione dei cittadini nei seguenti orari:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
o al numero telefonico: 081 – 5654484 – tel/fax 5654463 .
Il Dirigente f.f. Settore Programmazione Economica Il Sindaco
D.ssa Biagia Buono Dr. Domenico Giorgiano
N.B.: Per la compilazione dei Mod. F24 vanno indicati i seguenti codici:
Codice Comune: H892
Cod. ICI abitazione principale 3901
Cod. ICI terreni agricoli 3902
Cod. ICI aree fabbricabili 3903
Cod. ICI altri fabbricati 3904