COMUNE DI ERCOLANO
(Provincia di Napoli)
SETTORE FINANZE E CONTROLLO
UFFICIO TRIBUTI
AVVISO
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) 2010
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 27.07.2000, n. 212 (Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente) si informa che
Di seguito, in modo sintetico, si riportano i dati essenziali per effettuare i pagamenti dell’imposta dovuta, ponendo particolare attenzione al nuovo numero di conto corrente postale dedicato per il Comune di Ercolano come meglio specificato al successivo punto relativo alle modalità di pagamento. Non dovranno, pertanto, essere più utilizzati i bollettini di pagamento prestampati con il vecchio numero di conto corrente.
ESENZIONE PER ABITAZIONI PRINCIPALI ED ASSIMILATE - TRATTAMENTO PER GLI ALTRI IMMOBILI
Ai sensi dell’art.1 del D.L. 27/5/2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.07.2008, n.126, è esente dall’imposta l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e cioè quella nella quale lo stesso abbia la residenza anagrafica, salvo prova contraria. Analogamente sono esentate le abitazioni assimilate all’abitazione principale per legge ovvero per regolamento comunale. Di seguito si indica il trattamento fiscale per le diverse tipologie di utilizzazione:
TIPOLOGIA UTILIZZO |
TRATTAMENTO FISCALE | ||
ESENZIONE |
ALIQUOTA |
DETRAZIONE | |
Abitazione principale (Cat. Catastali da A/2 ad A/7) e n. 1 pertinenza |
ESENTE |
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Abitazione principale (Cat. Catastali A/1 – A/8 ed A/9) e n. 1 pertinenza |
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6,00 ‰ |
€ 114,00 |
Abitazione di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario (assimilazione per legge) e n. 1 pertinenza |
ESENTE |
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Alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo per le Case Popolari, adibito ad abitazione principale dell’assegnatario (assimilazione per legge) e n. 1 pertinenza |
ESENTE |
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Abitazione posseduta da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata; se il contribuente possiede più abitazioni nel Comune di Ercolano, viene riconosciuta come abitazione principale una sola di queste, individuata dal contribuente; se possiede più abitazioni nel territorio dello Stato, in diversi comuni, si considera come tale una sola di queste, tenuta a disposizione, indicata dal contribuente (assimilazione per legge con limitazioni da regolamento) e n. 1 pertinenza |
N.B.: La fattispecie non è considerata esente. Vedi M.E.F. Risoluzione n.1/DF del 4.marzo 2009. www.finanze.gov.it |
7,00‰ |
€ 114,00 |
Abitazione posseduta dal soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione nel Comune di Ercolano (assimilazione per legge) e n. 1 pertinenza |
ESENTE |
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a) Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (assimilazione per regolamento) e n. 1 pertinenza |
ESENTE |
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Abitazione concessa dal soggetto passivo d’imposta in uso gratuito ai suoi familiari (parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado), che la occupano quale loro abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica (assimilazione per regolamento). L’esenzione opererà a condizione che venga resa dichiarazione su modello messo a disposizione dall’ufficio e da presentarsi, pena l’esclusione dal diritto, entro il termine della prima scadenza fiscale (16 giugno o 16 dicembre) per la quale non viene effettuato il versamento relativo all’immobile. L’esenzione non opera per eventuale pertinenza concessa in uso gratuito che sconta l’aliquota ordinaria del 7,00 ‰ |
ESENTE |
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b) Ipotesi di due o più unità immobiliari contigue, ove il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, a condizione che venga comprovato che è stata presentata regolare richiesta di variazione all’Agenzia del Territorio ai fini dell’unificazione delle diverse unità in un’unica unità abitativa (assimilazione per regolamento) e n. 1 pertinenza |
ESENTE |
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c) Abitazioni cedute in locazione, con contratto registrato, a soggetto che vi risiede anagraficamente a condizione che venga presentata entro il termine del 16 dicembre, a pena di esclusione dal diritto, una dichiarazione su modello conforme a quello messo a disposizione dall’Ufficio Tributi. |
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6,00 ‰ |
Non spetta |
d) Fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall’accordo territoriale per |
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4,00 ‰ |
Non spetta |
e) Altri immobili non ricompresi nei casi di cui sopra (es. abitazioni tenute a disposizione, immobili iscritti con Cat. Catastali A/10; C/1; C/3; C/4; C/5; C/7; C/2 e C/6 (non pertinenziali); gruppi catastali B e D; aree fabbricabili; terreni agricoli) |
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7,00 ‰ |
Non spetta |
PERTINENZE: le pertinenze dell’abitazione principale (così come definite dall’art. 817 codice civile e limitatamente alle unità immobiliari distintamente iscritte in catasto nelle categorie C2 e C6) seguono lo stesso trattamento fiscale previsto per l’abitazione principale e per i casi di assimilazione all’abitazione principale (esenzione) ad eccezione delle pertinenze delle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il secondo grado che, non assimilate per regolamento comunale, scontano l’aliquota ordinaria del 7,00 ‰. L’esenzione è riconosciuta per una sola pertinenza. In presenza di più pertinenze verrà ritenuta come tale quella comunicata dal contribuente su apposito modello messo a disposizione presso l’Ufficio Tributi o reperibile sul sito comunale www.comune.ercolano.na.it da presentarsi entro il termine della prima scadenza fiscale (16 giugno o 16 dicembre) per la quale non viene effettuato il versamento relativo alla pertinenza, a pena decadenza.
TERMINI PER I VERSAMENTI: in base all’art.37, comma 13, del D.L. n. 223/2006 il pagamento dell’imposta dovrà avvenire in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno p.v., pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dell’anno precedente, ovviamente tenendo presente che le fattispecie di esenzione come sopra indicate producono effetto già in sede di acconto. La seconda rata dovrà essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
ARROTONDAMENTI: ai sensi dell’art.1, comma 166, della legge n. 296/2006 l’importo complessivamente da versare deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
IMPORTI MINIMI: ai sensi dell’art. 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 l’importo complessivo fino a concorrenza del quale il versamento non è dovuto è stabilito in € 12,00 (euro dodici).
MODALITA’ DI PAGAMENTO: i pagamenti possono essere eseguiti:
- gratuitamente presso gli sportelli Equitalia Polis spa;
- mediante le apparecchiature POS in funzione presso alcuni sportelli Equitalia Polis per il pagamento con carta bancomat;
- presso gli Istituti di Credito convenzionati con l’Agente della riscossione ed autorizzati a rilasciare quietanza liberatoria;
- presso gli sportelli postali con apposito bollettino di versamento su c/c n. 88627369 intestato a “EQUITALIA POLIS SPA – ERCOLANO - NA – ICI ” disponibile presso l’Ufficio Tributi di questo Comune nonché gli sportelli EQUITALIA POLIS spa;
- con carta di credito, tramite il sito internet www.equitaliapolis.it;
- mediante utilizzo del modello F24.
OBBLIGO DI DICHIARAZIONE: per effetto dell’art. 37, comma 53, del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito in Legge n. 248 del 4 agosto 2006, e della determinazione del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 18.12.2007 è soppresso, a far data dal 18.12.2007, l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili di cui all’art. 10, comma 4, del D. Lgs. n. 504/92. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell’imposta e l’obbligo di presentazione della dichiarazione I.C.I. nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3 bis del D. Lgs. n. 463/97 concernente la disciplina del modello unico informatico. Ulteriori chiarimenti sono reperibili nelle istruzioni allegate al modello ministeriale di dichiarazione I.C.I.
La dichiarazione può essere effettuata anche congiuntamente in caso di contitolarità sull’immobile.
Il sistema sanzionatorio per i casi di omessa o infedele dichiarazione, laddove questa costituisca obbligo, è quello di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 504/1992, nel testo vigente.
Il termine per la presentazione della dichiarazione, relativamente alle variazioni intervenute nell’anno 2009, è stabilito entro quello previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno 2009.
La dichiarazione deve essere consegnata direttamente al Comune nel quale sono ubicati gli immobili ovvero spedita in busta chiusa a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio Tributi del Comune, riportando sulla busta stessa la dicitura “dichiarazione ICI 2009”. In tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’Ufficio Postale.
Il modello di dichiarazione è quello approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12.05.2009, pubblicato in G.U. n. 113 del 18.05.2009. Detto modello è reperibile anche nel sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. (Finanza Locale – I.C.I. – La Dichiarazione). E’ altresì autorizzato l’utilizzo dei modelli prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche indicate all’art. 4 del D.M. e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del decreto stesso.
Per ogni ulteriore chiarimento l’Ufficio Tributi riceve il lunedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 nonché il martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (Tel.: 081-7881338; Fax: 081-7881340).
ESENZIONE TRIENNALE DAI TRIBUTI COMUNALI: per i cittadini che abbiano denunciato “tentativi di estorsione” (a decorrere dal 1 gennaio 2009) o “reato di usura” (a decorrere dal 1 gennaio 2010) sono esentati, per la durata di tre anni, dal pagamento dei tributi comunali (inclusa l’I.C.I.). Detta esenzione verrà accordata a decorrere dall’anno di presentazione della richiesta da inoltrare all’Ufficio Tributi del Comune unitamente ad attestazione rilasciata dalla competente magistratura ovvero dalla Prefettura da cui risulti la circostanza della proposizione della suddetta denuncia e l’esito del rinvio a giudizio ovvero della sentenza di condanna”.
Ercolano, 26 maggio 2010
Il Funzionario Responsabile Gestione Tributi Il Dirigente Settore Finanze e Controllo
(Luigi D’Antonio) (dott.ssa Paola Tallarino)