nota bene: Per l'anno 2007 il Comune di Ercolano non ha adottato la deliberazione di fissazione delle aliquote ICI. Pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), rimangono confermate le aliquote già stabilite per l'anno 2006 con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 02.03.2006.
Di seguito si riporta l'estratto della predetta deliberazione:
- OMISSIS-
- di determinare per l'anno 2006 le seguenti aliquote d'imposta:
1) aliquota ordinaria del 7 per mille;
2) aliquota ridotta del 6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, considerando tali, ai sensi dell’art. 5 del vigente regolamento:
a) l’abitazione nella quale il contribuente soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
b) l’abitazione di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario;
c) l’alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo per le Case Popolari, adibito ad abitazione principale del socio assegnatario;
d) l’abitazione concessa dal proprietario in uso gratuito ai suoi familiari (coniuge, parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado), che la occupano quale loro abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica ed a condizione che venga presentata, entro il termine ultimo per il primo versamento, a pena di esclusione dal diritto, una dichiarazione su modello conforme a quello messo a disposizione dall’ufficio tributi;
e) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
f) il caso di due o più unità immobiliari contigue, ove il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, a condizione che venga comprovato che è stata presentata regolare richiesta di variazione all’Agenzia del Territorio ai fini dell’unificazione delle diverse unità in un’unica unità abitativa;
g) l’abitazione locata con contratto registrato a soggetto che vi abbia fissato la residenza ed a condizione che venga presentata, entro il termine ultimo per il versamento a saldo, a pena di esclusione dal diritto, una dichiarazione su modello conforme a quello messo a disposizione dall’ufficio tributi;
3) aliquota ridotta del 6 per mille per una unica unità immobiliare, pertinenza dell’abitazione principale, classificabile nella categoria catastale C2 o C6, esclusivamente se utilizzata dal soggetto passivo;
4) aliquota agevolata del 4 per mille per i fabbricati ad uso abitazione principale concessi in locazione alle condizioni definite, ai sensi della legge 9.12.1998 n. 431, dall’accordo territoriale per la città di Ercolano, approvato in data 8.10.1999, a condizione che venga presentata, entro 90 giorni dalla stipulazione del contratto, a pena di esclusione dal diritto, una dichiarazione su modello conforme a quello messo a disposizione dall’ufficio tributi;
- di determinare per l’anno 2006 la seguente detrazione d’imposta per abitazione principale:
a) €. 114,00 per le unità immobiliari di cui al punto 2, lettere da a) ad f); tale detrazione è riconosciuta anche per le abitazioni possedute da cittadini italiani residenti all’estero. Resta inteso che ciascun contribuente potrà godere al massimo della detrazione di imposta prevista per una sola unità immobiliare posseduta sull’intero territorio nazionale e che, in caso di possibilità di usufruire della detrazione per più immobili, essa spetta esclusivamente per l’immobile adibito ad abitazione principale del contribuente. La detrazione di cui al punto 2), lettera d) spetta sempre in misura proporzionale alla quota di possesso;