COMUNE DI CICCIANO
Sede Legale: P.tta S. Barbato 80033 – CICCIANO – NA
DELIBERA N° 194 DEL 22/12/2005
OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili – ANNO 2006
LA GIUNTA COMUNALE
1) l’aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o agli alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
2) l’aliquota può essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
3) la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in €. 103,29;
4) l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa l’importo della detrazione di €. 103,29 può essere elevato fino a €. 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;
5) limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione può essere stabilita in misura superiore a €. 258,23; in tal caso non può essere stabilita un’aliquota superiore a quelle ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
6) i comuni possono fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;
7) i comuni possono deliberare aliquote più favorevoli, anche derogando al limite minimo del 4 per mille, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dall’art. 2, comma 3, della legge 9-12-1998, n. 431 (contratti tipo); possono inoltre, se identificati tra i comuni di cui all’art. 1 del D.L. 30-12-1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21-2.1989, n. 61 (comuni ad alta tensione abitativa), prevedere un’aliquota anche superiore al 7 per mille, non oltre il 9 per mille, per gli immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti in locazione da almeno 2 anni;
(art. 11 c. 2 Reg. ICI modificato) €. 4,30 per mille- senza detrazione
DELIBERA
dell’art. 11 del Reg. ICI (modificato) 4,00 per mille
c) Altri immobili (terreni e fabbricati) 6,50 per mille
L’inagibilità o inabitabilità deve essere richiesta dal contribuente all’inizio del periodo di sussistenza di tali condizioni, ai fini della verifica da parte dell’Ente;