L’Amministrazione comunale informa che anche nell’anno 2009 il comune di Casamicciola Terme provvederà alla riscossione diretta delle imposte e dei tributi comunali per mezzo di conti correnti postali intestati al servizio tesoreria.
Pertanto i versamenti dell’I.C.I. per tale annualità devono essere effettuati mediante versamento sul conto corrente postale
ü N°46027017 intestato a: COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME – SERVIZIO TESORERIA – I.C.I.
ü CON MODELLO F24
I Bollettini di conto corrente postale personalizzati con l’intestazione e il numero di conto sono disponibili presso l’ufficio tributi e l’ufficio postale del Comune di Casamicciola Terme.
Si ricorda che: l’Imposta Comunale sugli Immobili è dovuta dai titolari del diritto di proprietà, usufrutto,uso, abitazione, enfiteusi, superficie degli immobili e aree fabbricabili esistenti sul territorio comunale.
A partire dal 01/01/2009
· secondo quanto disposto dall’art. 11, comma 5 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili “l’abitazione data dall’usufruttuario al nudo proprietario, figlio o coniuge, è tassata come l’abitazione principale e gode della detrazione prima casa”.
· secondo quanto disposto dall’art. 11, comma 3 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili “per poter individuare l’esistenza di una pertinenza occorre verificare l’esistenza congiunta di due elementi:
ü Oggettivo: deve esistere un collegamento funzionale tra l’abitazione e la pertinenza;
ü Soggettivo: deve esistere la volontà del soggetto di voler adibire un determinato fabbricato quale pertinenza di un altro.
E’ fondamentale che tale destinazione sia stata comunicata al Comune con la dichiarazione ICI in variazione “
Si precisa che per pertinenza si intende il garage, la soffitta e il deposito asserviti all’abitazione principale. E’ possibile asservire ad ogni unità immobiliare destinata ad abitazione principale un solo garage, una sola soffitta, un solo deposito fino ad un massimo di tre pertinenze.
ABITAZIONE PRINCIPALE CATEGORIA A2, A3, A4, A5, A7 |
ESONERATA D.L. N°93 DEL 27/05/2008 Convertito in legge n° |
ABITAZIONE PRINCIPALE CATEGORIA A1, A8, A9 |
4 PER MILLE |
ALIQUOTA ORDINARIA |
6,5 PER MILLE |
IMMOBILI CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE B, C, D |
7 PER MILLE |
DETRAZIONE PRIMA CASA |
€. 154,94 (£. 300.000) |