Il Presidente introduce l’argomento e invita il Sindaco a relazionare in merito.

 

Il Sindaco relaziona brevemente l’argomento.

 

Il Capo Gruppo di Opposizione Luigi Napolitano chiesta ed ottenuta la parola dà lettura dell’intervento (All.A).

 

Il Sindaco risponde che il Comune sta tentando di reperire risorse a fronte anche dei ridotti trasferimenti da parte dello Stato di circa 50.000,00 euro.

 

Al termine, il Presidente pone la proposta ai voti.

 

VOTI FAVOREVOLI            N. 12

VOTI CONTRARI                 N.   4 ( Napolitano – De Rosa – Restaino – Coppola)

 

Si vota anche per l’immediata eseguibilità al presente atto

 

VOTI FAVOREVOLI            N. 12

VOTI CONTRARI                 N.   4 ( Napolitano – De Rosa – Restaino – Coppola)

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’allegata proposta avanzata dal Responsabile Settore Economico/Finanziario;

 

VISTO l’art.1 comma 156 della Legge 27 dicembre, n.296 (Finanziaria 2007) che modificando l’art.6, comma 1 del D.Lgs. 504/1992 dispone che l’aliquota ICI sia stabilita dal Consiglio Comunale;

 

RITENUTO di confermare per l’anno 2008 l’aliquota I.C.I. in vigore nell’nno 2007, giusta delibera Consiliare n.16 del 29/3/2007;

 

RITENUTO di confermare per l’anno 2008 la detrazione I.C.I. per l’abitazione principale e sue pertinenze nell’importo di €. 129,11 fino alla concorrenza del suo ammontare;

 

VISTO l’art.1 comma 5 della Legge 24 dicembre 2007, n.244 (Finanziaria 2008) che prevede un aumento della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale pari all’ 1,33 per mille della base imponibile fino alla concorrenza di un importo massimo di €. 200,00;

CHE per una sorte di applicazione dei principi d’eguaglianza e capacità contributiva sanciti dagli artt.3 e 53della costituzione viene stabilito:

-         la maggiore detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale del contribuente;

-          nel caso in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifichi;

-         La sua misura non è soggetta a disciplina regolamentare, essendo inderogabile il limite posto dalla legge;

-         Essa non potrà essere applicata alle abitazioni iscritte nella categoria catastale A1, A8 ed A9;

-          

VISTO l’art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre, n.296 (Finanziaria 2007) che dispone che l’approvazione delle tariffe e delle aliquote, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, ha effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento;

 

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

VISTO l’esito della votazione, che precede; 

 

D E L I B E R A

 

1) di confermare per l’esercizio 2008 l’aliquota I.C.I. determinata nella seguente misura:

-         5 per mille 1° casa comprese le pertinenze e terreni agricoli;

-         6 per mille altri immobili;

-         7 per mille terreni edificabili;

 

2)di confermare per l’esercizio 2008 la detrazione per l’abitazione principale e sue pertinenze dell’importo di €. 129,11 fino alla concorrenza del suo ammontare.

 

Infine

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Con separata votazione, dall’esito come sopra riportato;

 

D E L I B E R A

 

- di rendere la presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267: