IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 

Atteso le direttive politiche

 

PREMESSO che con D.Lgs. 504/92 fu istituita, a decorrere dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili (ICI);

VISTO il D.Lgs. 15/12/97 n. 446, articoli 58 e 59;

VISTO, altresì, il disposto dell’art. 53  del D.Lgs. 388/2000, il quale dispone che le Province ed i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici, contestualmente all'’approvazione del bilancio di previsione il cui termine ultimo di approvazione è stato fissato per l’esercizio in corso  al 31/3/2006 – Legge 266/2005 comma 155;

PRESO ATTO che con le modifiche legislative di recente apportate alla originaria disciplina dell’ICI fissata dal D.Lgs. 504/92 è stata offerta agli Enti Locali la possibilità di differenziare le aliquote d’imposta sia pure nei limiti del quattro e sette per mille;

RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 26 del 23/2/98 con la quale si ritenne opportuno avvalersi di tale facoltà fissando una aliquota differenziata da quella ordinaria per i fabbricati posseduti in aggiunta all’abitazione principale;

RITENUTO, anche per il corrente anno di imposta, avvalersi di tale facoltà fissando aliquote differenziate da quella ordinaria per gli immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale e per i terreni edificabili;

 

PROPONE

1)      Di fissare per l’anno 2007, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) che sarà applicata in questo Comune nella seguente misura:

-          5 per mille –  1° casa comprese le pertinenze e terreni agricoli;

-          6 per mille – Altri immobili ;

-          7 per mille – Terreni edificabili;

2)      La detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in Euro  129,11 fino alla concorrenza del suo ammontare;

3)      Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.Lgs. n. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni, l’imposta  è ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni;

4)      Le agevolazioni per l’abitazione principale, di cui al presente deliberato, si applicano anche ai soggetti passivi d’imposta anziani o disabili che risultino residenti in istituti di ricoveri sanitari a seguito di un ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata;

 

Omissis..