CITTA' DI CAPRI
PROVINCIA DI NAPOLI
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 18 DELL’8.3.2007
DELIBERA
DI ABROGARE LA LETTERA C) DEL COMMA 1 DELL’ART. 3 DEL REGOLAMENTO
COMUNALE DISCIPLINANTE L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.
DI CONFERMARE PER L’ANNO 2007 LE ALIQUOTE STABILITE PER IL DECORSO ANNO
CON LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 74 DEL 7.3.2006
Data Delibera: 7/03/2006
N° Delibera: 74
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – DETERMINAZIONE ALIQUOTA
PER L’ANNO 2007.
LA GIUNTA COMUNALE
D E L I B E R A
1. Di confermare, per l’anno 2006, l’aliquota ordinaria ICI nella misura del 7 per mille.
2. Di confermare, per l’anno 2006, l’ulteriore aliquota del 5,5 per mille, per gli immobili della
categoria A/10 e dei gruppi catastali “B”, “C” e “D”.
3. Di fissare, ai sensi dell’art. 4. del D. L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito nella legge 24 ottobre
1996, n. 556, l’aliquota del 4,5 per mille per le unità immobiliari locate con contratto registrato
ad un soggetto residente nel comune che le utilizzi come abitazione principale.
4. Di fissare, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del Regolamento, approvato con delibera di C.C. n.
82/98 e successive integrazioni, per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti fino
al 2° grado e affini al 1° grado, che le occupano quale loro abitazione principale, un’aliquota
ridotta pari al 4,5 per mille
5. Di stabilire che la detrazione per l’abitazione principale così come definita dall’art. 3 del
Regolamento è elevata fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta abitazione,
con le limitazioni di cui al seguente punto 6.
6. Di disporre, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del predetto regolamento che la suddetta maggiore
detrazione disciplinata nel precedente punto 5, non compete per le seguenti ipotesi:
a) Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie A1 (Abitazioni di tipo signorile) ed
A8 (abitazioni in ville);
b) Abitazioni, anche di categorie diverse dalle succitate A1 ed A8, purchè dotate di piscina o
vasca ornamentale (superiore a mq 6).
c)
Abitazioni di soggetti con reddito imponibile complessivo superiore a € 30.000,00. Nelladeterminazione del predetto limite di reddito, i redditi di lavoro dipendente e assimilati
concorrono in misura pari ai 2/3 del loro ammontare;
d) Abitazioni con una superficie, utile ai fini tarsu, superiore a 130 mq;
e) Abitazione posseduta, anche in quota parte, da un soggetto il cui coniuge, non legalmente o
convenzionalmente separato, abbia residenza anagrafica in altra abitazione dello stesso
comune di Capri o in altro comune.
Nelle ipotesi individuate nelle lettere a), b), c), d) ed e), la detrazione compete nella misura
di euro 250,00. Ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, le
predette detrazioni d’imposta spettano a condizione che il soggetto passivo dimori
abitualmente nell’immobile destinato ad abitazione, per il periodo dell’anno durante il quale
si protrae tale destinazione e proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica.