CITTA' DI CAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 18 DELL’8.3.2007

DELIBERA

DI ABROGARE LA LETTERA C) DEL COMMA 1 DELL’ART. 3 DEL REGOLAMENTO

COMUNALE DISCIPLINANTE L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

DI CONFERMARE PER L’ANNO 2007 LE ALIQUOTE STABILITE PER IL DECORSO ANNO

CON LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 74 DEL 7.3.2006

Data Delibera: 7/03/2006

N° Delibera: 74

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – DETERMINAZIONE ALIQUOTA

PER L’ANNO 2007.

LA GIUNTA COMUNALE

D E L I B E R A

1. Di confermare, per l’anno 2006, l’aliquota ordinaria ICI nella misura del 7 per mille.

2. Di confermare, per l’anno 2006, l’ulteriore aliquota del 5,5 per mille, per gli immobili della

categoria A/10 e dei gruppi catastali “B”, “C” e “D”.

3. Di fissare, ai sensi dell’art. 4. del D. L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito nella legge 24 ottobre

1996, n. 556, l’aliquota del 4,5 per mille per le unità immobiliari locate con contratto registrato

ad un soggetto residente nel comune che le utilizzi come abitazione principale.

4. Di fissare, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del Regolamento, approvato con delibera di C.C. n.

82/98 e successive integrazioni, per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti fino

al 2° grado e affini al 1° grado, che le occupano quale loro abitazione principale, un’aliquota

ridotta pari al 4,5 per mille

5. Di stabilire che la detrazione per l’abitazione principale così come definita dall’art. 3 del

Regolamento è elevata fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta abitazione,

con le limitazioni di cui al seguente punto 6.

6. Di disporre, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del predetto regolamento che la suddetta maggiore

detrazione disciplinata nel precedente punto 5, non compete per le seguenti ipotesi:

a) Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie A1 (Abitazioni di tipo signorile) ed

A8 (abitazioni in ville);

b) Abitazioni, anche di categorie diverse dalle succitate A1 ed A8, purchè dotate di piscina o

vasca ornamentale (superiore a mq 6).

c) Abitazioni di soggetti con reddito imponibile complessivo superiore a € 30.000,00. Nella

determinazione del predetto limite di reddito, i redditi di lavoro dipendente e assimilati

concorrono in misura pari ai 2/3 del loro ammontare;

d) Abitazioni con una superficie, utile ai fini tarsu, superiore a 130 mq;

e) Abitazione posseduta, anche in quota parte, da un soggetto il cui coniuge, non legalmente o

convenzionalmente separato, abbia residenza anagrafica in altra abitazione dello stesso

comune di Capri o in altro comune.

Nelle ipotesi individuate nelle lettere a), b), c), d) ed e), la detrazione compete nella misura

di euro 250,00. Ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, le

predette detrazioni d’imposta spettano a condizione che il soggetto passivo dimori

abitualmente nell’immobile destinato ad abitazione, per il periodo dell’anno durante il quale

si protrae tale destinazione e proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione

medesima si verifica.