D E L I B E R A

 

1.      Di confermare, per l’anno 2006,  l’aliquota ordinaria ICI nella misura del 7 per mille.

2.      Di  confermare, per l’anno 2006, l’ulteriore aliquota del 5,5 per mille, per gli immobili della categoria A/10 e dei gruppi catastali “B”, “C” e “D”.

3.      Di  fissare, ai sensi dell’art. 4. del D. L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556, l’aliquota del 4,5 per mille per le  unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto residente nel comune  che le utilizzi come abitazione principale.

4.      Di fissare, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del Regolamento, approvato con delibera di C.C. n. 82/98 e successive integrazioni,  per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti  fino al 2° grado e affini al 1° grado, che le occupano quale loro abitazione principale, un’aliquota ridotta pari al 4,5 per mille

5.      Di stabilire che la detrazione per l’abitazione principale così come definita dall’art. 3 del Regolamento è  elevata  fino alla concorrenza dell’imposta  dovuta per la predetta abitazione, con le limitazioni di cui al seguente punto 6.

6.      Di disporre, ai  sensi dell’art. 3, comma 4, del predetto regolamento che la suddetta maggiore detrazione disciplinata nel precedente punto 5, non compete per le seguenti ipotesi:

a)      Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie A1 (Abitazioni di tipo signorile)  ed  A8 (abitazioni in ville);

b)      Abitazioni, anche di categorie diverse dalle succitate A1 ed A8, purchè dotate di piscina o vasca ornamentale (superiore a mq  6);

c)      Abitazioni di soggetti con reddito imponibile complessivo superiore  a € 30.000,00. Nella determinazione del predetto limite di reddito, i redditi di lavoro dipendente e assimilati concorrono in misura pari ai 2/3 del loro ammontare; 

d)      Abitazioni  con una superficie, utile ai fini tarsu,   superiore  a 130 mq;

e)      Abitazione posseduta, anche in quota parte, da un soggetto il cui coniuge, non legalmente o convenzionalmente separato, abbia residenza anagrafica in altra abitazione dello stesso comune di Capri o in altro comune.

Nelle ipotesi individuate nelle lettere a), b), c), d) ed e), la detrazione compete nella misura di euro 250,00. Ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, le predette detrazioni d’imposta spettano a condizione che il soggetto passivo dimori abitualmente nell’immobile destinato ad abitazione, per il periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

7.      Di  demandare agli uffici competenti la predisposizione del modello di richiesta per  ottenere i benefici di cui sopra, il quale va presentato nei termini e con le modalità fissate dal Regolamento Comunale

8.      Di affidare il compito di controllo dei requisiti finalizzati all’ottenimento delle agevolazioni al comando di Polizia Municipale ed alle altre Forze di Polizia all’uopo competenti..

9.       Di dare atto che la presente delibera sarà allegata al bilancio di previsione 2006, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/’00;

10.  Di dare atto che la presente delibera  sarà oggetto di pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con le modalità previste dalla circolare n.3/DPF del 16.04.2003 del Ministero dell’Economia e delle Finanze(che prevede l’invio della richiesta di pubblicazione unitamente alla delibera di approvazione delle aliquote I.C.I. al seguente indirizzo di posta elettronica: dpf.federalismofiscale@finanze.it;

11.  Rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi  dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.