Oggetto: Anno 2005 - Imposta comunale sugli immobili – conferma.
Vista e richiama la propria deliberazione n. 63 del 22/02/2003 con la quale si fissavano le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2004;
Ritenuto, per l’anno 2005, nel rispetto dei previsti equilibri di bilancio di non apportare modifiche ai criteri di determinazione delle riduzioni previste per le abitazioni principali nonché alle aliquote già applicate per l’anno 2004;
Visto il “Regolamento Comunale sull’imposta comunale sugli immobili”
Visto il D.Lgs. 267/2000;
A voti unanimi,
D E L I B E R A
1. Di approvare per l’anno 2005 l’aliquota ordinaria ICI nella misura del 7 per mille.
2. Di stabilire l’aliquota per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali B, C e D, fissandola nella misura del 5,5 per mille.
3. Di stabilire, ai sensi dell’art. 4. del D. L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556, l’aliquota del 5,5 per mille per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto residente nel comune che le utilizzi come abitazione principale.
4. Di stabilire, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del Regolamento, approvato con delibera di C.C. n. 82/98 e successive integrazioni, per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti fino al 2° grado e affini al 1° grado, che le occupano quale loro abitazione principale, un’aliquota ridotta pari al 5,5 per mille
5. Di stabilire che la detrazione di Euro 103,29 per l’abitazione principale così come definita dall’art. 3 del Regolamento è elevata fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta abitazione, con le limitazioni di cui al seguente punto 6, con possibilità di utilizzare l’eccedenza che non trova capienza, a scomputo per l’imposta dovuta per la relativa pertinenza.
6. Di disporre, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del predetto regolamento che la suddetta maggiore detrazione disciplinata nel precedente punto 5, non compete per le seguenti ipotesi:
a) Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie A1 (Abitazioni di tipo signorile) ed A8 (abitazioni in ville);
b) Abitazioni, anche di categorie diverse dalle succitate A1 ed A8, purchè dotate di piscina o vasca ornamentale (superiore a mq 6);
c) Abitazioni di soggetti con reddito imponibile complessivo superiore a € 30.000,00. Nella determinazione del predetto limite di reddito, i redditi di lavoro dipendente e assimilati concorrono in misura pari ai 2/3 del loro ammontare;
d) Abitazioni con una superficie, utile ai fini tarsu, superiore a 130 mq;
e) Abitazione posseduta, anche in quota parte, da un soggetto il cui coniuge, non legalmente o convenzionalmente separato, abbia residenza anagrafica in altra abitazione dello stesso comune di Capri o in altro comune.
Nelle ipotesi individuate nelle lettere a), b), c), d) ed e), la detrazione compete nella misura di euro 103,29. Ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, le predette detrazioni d’imposta spettano a condizione che il soggetto passivo dimori abitualmente nell’immobile destinato ad abitazione, per il periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
7. Di demandare agli uffici competenti la formulazione della procedura relativa alla concessione delle agevolazioni previste.
8. Di affidare il compito di controllo dei requisiti finalizzati all’ottenimento delle agevolazioni al comando di polizia Municipale ed alle altre Forze di Polizia in virtù di apposita ordinanza sindacale.
9. Rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.