Su relazione istruttoria del Funzionario Responsabile e proposta dell’Assessore alle Finanze.

 

Premesso:

- Richiamato il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 504, e successive modificazione ed integrazione, al titolo I, disciplina le modalità applicative dell’imposta comunale sugli immobili;

- Richiamato il Regolamento Comunale per la gestione dell’imposta, adottato in forza dell’art. 52 del D.Lgs 446/1997  con atto del C.C. n. 21 del 27.03.2000;

- Considerato che l’art. 6, comma primo, del citato Decreto 504/1993, come sostituito dall’art. 54 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede che il comune adotta annualmente entro il 31 dicembre ovvero entro termini diversi, se previsto da norma legislativa, l’aliquota da applicarsi  per l’anno successivo, come meglio specificato dalla circolare Ministero della Finanze 29 novembre n. 160/E;

- Atteso che la mancata adozione comporta l’applicazione dell’aliquota minima del quattro per mille;

- Richiamata la delibera di  G.M. n. 22 del 27.02.2004 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazione ordinarie per l’anno 2004;

- Visto che l’art. 54 del citato Decreto 446/97,  come modificato  dall’art. 6 del D.Lgs 23 marzo 1998, n. 56, stabilisce che i comuni applicano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del Bilancio di previsione, in funzione, pertanto, di un fabbisogno finanziario certo e definito;

- Esaminate, inoltre, le norme che permettono agli Enti l’applicazione di aliquote ridotte o agevolate, ed in particolare quelle contenute nella Legge 27 dicembre 1997, n. 449 a favore dei:

a) proprietari di immobili che eseguono  interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di  interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero interventi diretti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo dei sottotetti;

- Valutate le risorse, proprie  e da trasferimenti, dell’Ente in rapporto ai programmi, alla necessità del mantenimento di determinati standard qualitativi nei servizi, a favore della popolazione, ed all’obbligatorietà del permanere degli equilibri del Bilancio;

- Ritenuto poter accogliere le proposte formulate in merito all’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili per l’esercizio dal responsabile dell’imposta;

- Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio tributi ex art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

- Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dei servizio finanziario e contabile, ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

- Visto il T.U. ordinamento enti locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l’art. 42 comma 2 Lettere F;

- Visto lo statuto comunale ed il  regolamento di contabilità;

- Visto il  regolamento comunale per la gestione dell’I.C.I.;

- Con voti unanimi:

D E L I B E R A

 

- Di confermare  per l’anno 2005 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure;

1) -  unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze  6%°(sei per mille);

a) - si considera abitazione principale anche l’abitazione dei soci delle cooperative a proprietà indivise;

b) - si considera direttamente adibita ad abitazione anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà  o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricoveri permanenti a condizioni che la stessa non risulti locata;

c) -si considera abitazione principale anche l’unità immobiliare concessa in uso con atto scritto avente data certa, da persone fisiche a parenti in linea retta entro il primo grado a condizioni che questi ultimi li utilizzano come abitazione principali, l’agevolazione spetta limitatamente ad un solo immobile;

 

 

 

1)      Altre unità immobiliari ………………………………  7%°  (sette per mille);

2)      Terreni agricoli ………………………………………. 7%°  (sette per mille);

3)      Aree edificabili ………………………………………. 7%    (sette per mille);

4)      Aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili ………..2 %° (due per mille);

5)      Aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero  di immobili di interessi artistico o architettonico nel centro storico 2%° (due per mille);

(Le aliquote di cui ai capoversi 5 e 6 sono da applicarsi limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di anni 3 dall’inizio dei lavori, così come previsto  dall’art. 1, comma 5 della citata legge 449/1997);

6)      di determinare per l’anno 2005 in Euro 103,29 (centotre/29) la detrazione per l’abitazione principale;

7)      di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella G.U.;

8)      di rimettere copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di conseguenza;

10) di disporre che l’ufficio tributi attui tutte le iniziative per la più ampia conoscenza delle aliquote e delle agevolazioni deliberate da parte dei contribuenti;

11) di riservarsi per l’adozione di provvedimenti, nel Bilancio di previsione del fondo di potenziamento degli Uffici tributari del Comune, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3 comma 57, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662;

12) di rendere la presente, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.