COMUNE DI FRATTAMINORE

Provincia di Napoli

 

ICI 2008

ALIQUOTE

Le aliquote I.C.I per l’anno 2008, approvate con deliberazione della G.C. n. 27 del 28/02/2008, sono le seguenti:

TIPOLOGIA

ALIQUOTA

·          Abitazione principale e sue pertinenze

·          Abitazioni concesse in uso gratuito ai figli

·          Unità immobiliari non locate

·          Restanti immobili

 

5 per mille

5 per mille

7 per mille

6,5 per mille

 

DETRAZIONE COMUNALE

Oltre alla detrazione pari all’1,33 per mille prevista dall’art. 1, comma 5, della legge 244/2007, è prevista per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze una detrazione comunale d’imposta pari ad euro 103.29.

 

OBBLIGHI A CARICO DEI CONTRIBUENTI

·          Per usufruire dell’aliquota ridotta a favore delle abitazioni concesse in uso gratuito ai figli ivi residenti, ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I., gli interessati dovranno presentare a mano o far pervenire all’Ufficio ICI, a mezzo posta ordinaria, apposita autocertificazione, entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2008 (UNICO 2009) utilizzando la modulistica predisposta e disponibile presso l’Ufficio ICI.

Si richiama l’attenzione sull’importanza che riveste l’adempimento di cui sopra, in quanto la mancata presentazione della citata autocertificazione comporterà l’applicazione d’ufficio dell’aliquota ordinaria in sede di accertamento della maggiore imposta dovuta, con l’aggravio delle sanzioni e degli interessi come per legge.

·          A decorrere dall’anno d’imposta 2008, è stato abolito l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini I.C.I., di cui all’art. 10, comma 4, D.lgs. n. 504/92. Permane, invece, l’obbligo dichiarativo, entro e non oltre il termine previsto per la dichiarazione dei redditi 2007 (UNICO 2008), nei casi di riduzione d’imposta (ad esempio denuncia di fabbricati inagibili o di variazioni nella destinazione di unità immobiliare ad abitazione principale) e nel caso di aree fabbricabili per le quali occorre dichiarare il valore venale in comune commercio.

Il modello della dichiarazione è disponibile presso l’Ufficio I.C.I. del Comune.

 

ULTERIORI INFORMAZIONI

·          I contribuenti potranno rivolgersi all’Ufficio ICI del Comune di Frattaminore, Tel. e Fax 081/5058223, nel seguente orario: lunedì-mercoledì-venerdì  dalle ore 8,30 alle ore 12,30

                                       martedì e giovedì               dalle ore 15,30 alle ore 18,00

 

 

ULTERIORE DETRAZIONE STATALE – approfondimenti

 

La Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 ha stabilito che a partire dall’annualità 2008 è istituita un’ulteriore detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo pari all’1,33 per mille della base imponibile.

L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a euro 200,00, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

L’ulteriore detrazione non si applica alle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Fin qui la Legge.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Risoluzione n. 1 del 31/1/2008 emessa dal Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio del Federalismo Fiscale, è intervenuto sulla materia dando chiarimenti in merito all’applicazione dell’ulteriore detrazione in alcuni casi specifici.

Nel rimandare alla Risoluzione citata per un opportuno approfondimento, si segnalano di seguito le principali indicazioni.

1)    L’ulteriore detrazione si aggiunge all’importo della detrazione che il Comune ha riconosciuto complessivamente al contribuente per quella tipologia di immobile.

L’ulteriore detrazione pertanto si aggiunge sia alla detrazione base prevista dall’art. 8, comma 2 del D.Lgs. n.504 del 1992 – pari a euro 103.29 – sia alle maggiori detrazioni deliberate dai comuni in luogo o in aggiunta a quella base.

2)    L’ulteriore detrazione si estende anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

3)    L’ulteriore detrazione non può essere applicata alle abitazioni che il Comune può assimilare a quelle principali in base:

-  all’art. 3, comma 56, della legge n. 662/96, che permette di assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

-  all’art. 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 446/97, che attribuisce agli enti locali la possibilità di assimilare all’abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.

4)  L’ulteriore detrazione può essere computata già in sede di versamento dell’acconto dell’Imposta dovuta per l’anno 2008.