PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE FINANZIARIO
Aliquote ICI anno 2009:
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale fatta eccezione per gli immobili di cat A1/A8/A9 Unità immobiliare di Cat C2/C6/C7 adibita a pertinenza dell’abitazione principale* |
Esente Esente |
Unità immobiliari di cat A1/A8/A9 adibita ad abitazione principale |
5,5°/oo |
Immobili cat. C |
6°/oo |
Immobili locati con regolare contratto |
6 °/oo |
Immobili non locati |
6,5°/oo |
Aliquota base (aree fabbricabili, terreni e immobili categ. B, D, F ed ogni altro immobile non rientrante in diversa fattispecie) |
7°/oo |
La detrazione per gli immobili di cat A1/A8/A9 adibiti ad abitazione principale è di € 120,00
*Solo ad una unità immobiliare di Cat C2/C6/C7 che costituisce pertinenza dell’abitazione principale va applicata l’esenzione.
L'Imposta può essere versata in una unica Soluzione entro il 16/06/2009, oppure in 2 rate, di cui:
entro il 16 giugno 2009 la 1^ rata pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
dal 1° al 16 dicembre 2009 la 2^ rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Il versamento deve essere effettuato sul c/c n. 88625728, intestato a Equitalia Polis Spa – AFRAGOLA – NA - ICI.
La Dichiarazione ICI, per variazioni intervenute nel 2008, va presentata entro il termine per la presentazione dell’Unico.
COMODATI
Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 446/1997, le abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario ai suoi familiari e parenti in linea retta entro il I grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. A queste unità immobiliari è applicata l'esenzione prevista per le abitazioni principali concessa a condizione che venga stipulato giusto contratto debitamente registrato presso l’Ufficio del Registro e presentato in copia entro e non oltre il termine del 30.06.2009; Resta inteso che in caso di tardiva presentazione l’agevolazione in oggetto è consentita solo dal 1/1 dell’anno successivo; Si precisa inoltre che l'esenzione è consentita, oltre all’abitazione principale del concedente, ad una sola unità immobiliare concessa in comodato a parente in linea retta entro il I grado. Resta fermo il principio dell’aliquota agevolativa del 5,5°/oo per le altre eventuali unità abitative concesse ad altri familiari purché entro il I grado e con contratto registrato.
Sono assimilate all’abitazione principale due o più unità immobiliari contigue occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari a condizione che sia stata presentata, all’Ufficio tecnico erariale, regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle medesime unità. L’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla data di presentazione della variazione.
Sono assimilate alle abitazioni principali, con conseguente beneficio dell'esenzione gli immobili concessi in locazione con contratto assistito di cui alla Legge 431/1998 art. 2, commi 3, 4 e 5. La relativa documentazione deve essere presentata entro il 30/06/09.
L’Ufficio Tributi riceve il pubblico nei giorni di martedì e giovedì dalle 9,30 alle ore 13,00 e dalle 15,15 alle 17,00.
Per informazioni e comunicazioni
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Fax 0818529335