PAGAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER L’ANNO 2006

SCADENZA 1^ RATA 30/06/2006 (acconto)

SCADENZA 2^ RATA 20/12/2006 (saldo)

 

SI INFORMANO I SIGG. CONTRIBUENTI CHE LA GIUNTA COMUNALE CON  ATTO DELIBERATIVO N. 19  DEL 07/02/2006 HA RIDETERMINATO LE ALIQUOTE ICI DA APPLICARE PER L’ANNO 2006

·        ALIQUOTA RIDOTTA, PARI AL   5 PER MILLE,   DA APPLICARE :

A)                AGLI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE CON ESTENSIONE ALLE SUE PERTINENZE (BOX-CANTINE-SOFFITTE-GARAGE), ANCHE SE DISTINTAMENTE ISCRITTE IN CATASTO, INTESE COME PARTI INTEGRANTI DELLA STESSA NONCHE' DESTINATE ED UTILIZZATE AL SERVIZIO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE MEDESIMA;

DETTA ALIQUOTA SI APPLICA :

-         SIA ALLE PERSONE FISICHE, SOGGETTI PASSIVI, SIA AI SOCI DI COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA, RESIDENTI NEL COMUNE, PER L’UNITA’ IMMOBILIARE DIRETTAMENTE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE;

-         SIA AI SOGGETTI CHE, PER LE PROPRIE ESIGENZE ABITATIVE, HANNO LOCATO L’UNITA’ IMMOBILIARE, CON CONTRATTO DI LOCAZIONE DEBITAMENTE REGISTRATO,  AD UN SOGGETTO CHE LA UTILIZZI COME ABITAZIONE PRINCIPALE;

·        ALIQUOTA ORDINARIA, PARI AL   7 PER MILLE,   DA APPLICARE:

A)    NEI CONFRONTI DELLE PERSONE FISICHE, SOGGETTI PASSIVI, PER LE UNITA’ IMMOBILIARI AD USO DI ABITAZIONE, DAGLI STESSI POSSEDUTE IN AGGIUNTA DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE, LOCATE AD UN SOGGETTO CHE NON LE UTILIZZA COME ABITAZIONE PRINCIPALE;

B)    A TUTTI I SOGGETTI PASSIVI PER GLI ALLOGGI POSSEDUTI IN AGGIUNTA ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE, NON LOCATI;

C)    AI SOGGETTI PASSIVI, PER GLI IMMOBILI DIVERSI DALLE ABITAZIONI, DAGLI STESSI POSSEDUTI NEL COMUNE;

D)    A TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI TIPOLOGIE, IVI COMPRESE LE AREE EDIFICABILI.

 N.B.  PER IL CALCOLO DELL’ICI DA VERSARE PER I TERRENI RICADENTI IN ZONE EDIFICABILI BISOGNA TENER PRESENTE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE CON PROPRIO ATTO N. 35 DEL 25/06/2003 HA DETERMINATO IL VALORE PER MQ. DA ATTRIBUIRE ALLE SINGOLE AREE PER ZONA DI APPARTENENZA, COME DI SEGUITO INDICATO:

ZONA OMOGENEA  VAIRANO PATENORA

Zona

Valore medio al MQ. in EURO

Centro storico “A” residenziale

€ 20,00

Residenziale di completamento “B”

€ 35,00

Residenziale di espansione “C” senza lottizzazione

€ 45,00

Residenziale di espansione “C” con lottizz. Convenz.

€ 50,00

Zona “D” artigianale senza lottizzazione

€ 20,00

Zona “D” artigianale con lottizz. Convenzionata

€ 23,00

Zona “P E E P”

€ 10,00

 

 

ZONA OMOGENEA  MARZANELLO

Zona

Valore medio al MQ. in EURO

Centro storico “A” residenziale

€ 20,00

Residenziale di completamento “B”

€ 35,00

Residenziale di espansione “C” senza lottizzazione

€ 47,00

Residenziale di espansione “C” con lottizz. Convenz.

€ 50,00

Zona “D” artigianale senza lottizzazione

€ 20,00

Zona “D” artigianale con lottizz. Convenzionata

€ 23,00

Zona “P E E P”

€ 10,00

 

 

ZONA OMOGENEA VAIRANO SCALO

Zona

Valore medio al MQ. in EURO

Centro storico “A” residenziale

------------

Residenziale di completamento “B”

€ 55,00

Residenziale di espansione “C” senza lottizzazione

€ 50,00

Residenziale di espansione “C” con lottizz. Convenz.

€ 55,00

Zona “D” artigianale senza lottizzazione

€ 23,00

Zona “D” artigianale con lottizz. Convenzionata

€ 20,00

Zona “P E E P”

€ 15,00

 

 ALIQUOTA  AGEVOLATA, PARI AL 4 PER MILLE, DA APPLICARE

in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a)  al  recupero  di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico;

da applicare sia per il punto a) che per il punto b),  limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi come previsto dall'art.1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

L'imposta é ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, autenticata ai sensi degli Artt. 4, 20 e 26 della medesima legge,  nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile é comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

DETRAZIONI

Dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, EURO 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

LA SUDDETTA DETRAZIONE APPLICATA ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI E' APPLICABILE, NELLA STESSA MISURA, ANCHE ALLE ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO AI PARENTI IN LINEA RETTA FINO AL 1^ GRADO (GENITORI-FIGLI) E DAGLI STESSI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE, IN CUI RISULTINO PERCIO' ANAGRAFICAMENTE RESIDENTI.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

Viene, altresì, considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

DI RICONOSCERE ANCHE PER L'ANNO 2006, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA uno, DEL D.L. 50/1997, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 122 DEL 9/5/1997, AI CONTRIBUENTI CHE SI TROVINO NELLE CONDIZIONI SOTTO SPECIFICATE UNA ULTERIORE DETRAZIONE DI IMPOSTA I.C.I. DI EURO 77,47, DA AGGIUNGERE ALLA DETRAZIONE DI EURO 103,29 PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI GIA' PREVISTA:

 

1)  PER I PENSIONATI, AVENTI I SEGUENTI REQUISITI:

A)) AVER COMPIUTO 65 ANNI DI ETA' ALLA DATA DEL 01/01/2006.

B)) REDDITO FAMILIARE, RIFERITO ALL'ANNO 2004, DERIVANTE ESCLUSIVAMENTE DA PENSIONE, NON SUPERIORE A  EURO 7.746,85 (LIRE 15.000.000) SE UNICO COMPONENTE, ED ELEVATO A EURO 11.362,05 (LIRE 22.000.000) NEL CASO DI NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA DUE O PIU' PERSONE.

2) NUCLEI FAMILIARI CON LA PRESENZA DI UNO O PIU' SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP AI QUALI SIA STATA ACCERTATA UNA DIMINUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITA' LAVORATIVA SUPERIORE AI 2/3.

 

3) NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO 6 COMPONENTI IL CUI REDDITO COMPLESSIVO NON DEVE SUPERARE EURO 15.493,71 (lire 30.000.000).

 

NEI CASI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI 1), 2) E 3) L'APPLICAZIONE DEL BENEFICIO DELL’ULTERIORE DETRAZIONE DI EURO 77,47 (LIRE 150.000) DA AGGIUNGERE ALLA DETRAZIONE DI EURO 103,29 (LIRE 200.000) PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI E' SUBORDINATA ALLA CONDIZIONE CHE IL SOGGETTO PASSIVO E GLI ALTRI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE  POSSIEDANO ESCLUSIVAMENTE UNA PROPRIETA’ IMMOBILIARE NEL TERRITORIO COMUNALE CLASSIFICATA O CLASSIFICABILE NELLE CATEGORIE A2-A3-A4-A5-A6.

RESTANO PERTANTO ECLUSE DAL BENEFICIO DI CUI SOPRA LE UNITA' IMMOBILIARI DEL GRUPPO "A" CLASSIFICATE A1 ABITAZIONI SIGNORILI- A7 VILLINI- A8 ABITAZIONI IN VILLE - A9 CASTELLI, PALAZZI DI PREGIO ARTISTICO E A10 UFFICI E STUDI PRIVATI.

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 23.12.2000, N° 388 (Legge Finanziaria 2001) CHE HA MODIFICATO IL COMMA 2 DELL’ART. 10 DEL D. Lgs. 504/92, I CONTRIBUENTI  DEVONO EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DOVUTA AL COMUNE PER L’ANNO IN CORSO IN DUE RATE, DELLE QUALI LA PRIMA ENTRO IL 30 GIUGNO, PARI AL 50% DELL’IMPOSTA DOVUTA CALCOLATA SULLA BASE DELL’ALIQUOTA E DELLE DETRAZIONI DEI DODICI MESI DELL’ANNO PRECEDENTE. LA SECONDA RATA DEVE ESSERE VERSATA DAL 1 AL 20 DICEMBRE, A SALDO DELL’IMPOSTA DOVUTA PER L’INTERO ANNO, CON EVENTUALE CONGUAGLIO SULLA PRIMA RATA VERSATA. RESTA IN OGNI CASO FACOLTA’ DEL CONTRIBUENTE PROVVEDERE AL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DOVUTA IN UNICA SOLUZIONE ANNUALE, DA CORRISPONDERE ENTRO IL 30 GIUGNO C.A.-

IL versamento deve essere effettuato tramite C.C.P. N. 218818 intestato a GEST LINE SPA Serv. Riscoss. Tributi ICI Concss. Caserta Comm. Gov. – Corso Lamberti, 5 - CASERTA -

MODALITA' APPLICATIVE:

I CONTRIBUENTI CHE INTENDONO AVVALERSI DELLA MAGGIORE DETRAZIONE DI CUI SOPRA DEVONO INDICARNE L'IMPORTO NELL'APPOSITO SPAZIO DEL BOLLETTINO DI VERSAMENTO.

DOVRANNO INOLTRE PRESENTARE ALL'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE, TRAMITE RACCOMANDATA O CONSEGNATA A MANO, ENTRO IL 30.6.2006 OVVERO, SE IL PRESUPPOSTO DI IMPOSTA SI E' VERIFICATO SUCCESSIVAMENTE, ENTRO LA DATA PREVISTA PER IL SALDO, APPOSITA RICHIESTA NELLA FORMA DELL'AUTOCERTIFICAZIONE.

I CONTRIBUENTI CHE AVRANNO INVIATO APPOSITA RICHIESTA NEI TERMINI PREVISTI POTRANNO GIA' TENERE CONTO DELLA DETRAZIONE AL MOMENTO DEL PAGAMENTO DELLA RATA I.C.I. 2006

Dalla Casa Comunale, lì  24/2/2006

                                                                       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                                   (Rag. CARLO RISI)