IL CONSIGLIERE DELEGATO Dr. Raffaele Nicola
 
PREMESSO:
che il termine ultimo per deliberare la misura dell'aliquota I.C.I. per l'anno 2005  è stato fissato, contestualmente all'approvazione del Bilancio Comunale, al 28 febbraio 2005;
che l' I.C.I.- Imposta comunale sugli immobili, é stata istituita con il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
che l'art.58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti ad imposta e detrazione per le abitazioni principali, applicabili a decorrere dal 1 gennaio 1998;
che l'art.4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996,n. 437, attribuisce all'ente locale la facoltà di deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizioni che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;
che l'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n.449, attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
 
CONSIDERATO gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente:
a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
b) in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
 
CONSIDERATO le effettive esigenze di bilancio e le implicazioni di carattere economico sociale derivanti dall'applicazione della stessa imposta;
 
VISTO la delibera del Commissario Straordinario n. 36 del 27.2.98 con la quale é stato approvato il regolamento I.C.I.;
 
VISTA e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 12/2/2004 con la quale venivano determinate le aliquote da applicare ai fini ICI per l’anno d’imposta 2004;
 
VISTO il Bilancio in corso;
 
RITENUTO di stabilire e  confermare  per l'anno 2005 , le  aliquote I.C.I. approvate per l'anno 2004 con l’atto di Giunta Comunale sopra richiamato,  fatta la sola  eccezione per l’aliquota  ridotta da applicare alla Abitazione Principale che viene fissata al   5 per mille;
 
ACQUISITI i pareri di rito;
 
PROPONE ALLA G.M. DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:
 
 
1) ALIQUOTA RIDOTTA, PARI AL  5,00 PER MILLE,  da applicare :
- A) AGLI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE CON ESTENSIONE ALLE SUE PERTINENZE (BOX-CANTINE-SOFFITTE-GARAGE), ANCHE SE DISTINTAMENTE ISCRITTE IN CATASTO, INTESE COME PARTE INTEGRANTE DELLA STESSA NONCHE' DESTINATE ED UTILIZZATE AL SERVIZIO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE MEDESIMA;
-   B) alle persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
-  C) per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
ALIQUOTA ORDINARIA, PARI AL 7 PER MILLE, DA APPLICARE:
-  A) alle persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale;
-   B) a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati;
-   C) ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune;
-   D) A TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI TIPOLOGIE, IVI COMPRESO LE AREE EDIFICABILI;
ALIQUOTA  AGEVOLATA, PARI AL 4 PER MILLE, DA APPLICARE:
in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
-  a)  al  recupero  di unità immobiliari inagibili o inabitabili;
-  b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico; da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi come previsto dall'art.1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 
Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art.5 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996,n. 662.
L'imposta é ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile é comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;
Dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, EURO 103,29 (LIRE 200.000), rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
LA SUDDETTA DETRAZIONE APPLICATA ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI E' APPLICABILE, NELLA STESSA MISURA, ANCHE ALLE ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO AI PARENTI IN LINEA RETTA FINO AL 1^ GRADO (GENITORI-FIGLI) E DAGLI STESSI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE, IN CUI RISULTINO PERCIO' ANAGRAFICAMENTE RESIDENTI.
Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà , usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
Viene, altresì , considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- Di demandare al Consiglio Comunale la possibilità di riconoscere ulteriori agevolazioni o detrazioni ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 50/1997, convertito nella Legge n. 122 del 9/5/1997 ai contribuenti che si trovino in particolari situazioni ovvero in possesso di particolari requisiti, OLTRE QUELLE GIA'  RICONOSCIUTE CON LA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 14/2000;
- Di dare atto che nella determinazione delle aliquote nonché della definizione della riduzione o detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.
- Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art.58 del D.Lgs 15 dicembre 1997,n.446, per l'applicazione dell'art.9 del D.Lgs.n.504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art.11 della legge n.9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.-
IL PROPONENTE
 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
 
 
 
LA GIUNTA
 
VISTA la proposta di deliberazione, sopra integralmente riportata;
 
UDITO  l’assessore Zompa Pasquale il quale dichiara che  è necessario che  l’Amministrazione si attivi in merito all’evasione  fiscale  attuando una  rilevazione suil territorio che  porti ad una diminuzione del carico fiscale per i contribuenti;
 
SENTITO, altresì,  il Vice Sindaco prof. Santagata Giuseppe  il quale  precisa che: “in seguito alla mia  nota con la quale ho  richiesto ai Responsabili dell’Ufficio Tecnico e dell’Ufficio Ragioneria gli elenchi dei terreni edificabili e dei contribuenti iscritti nei ruoli per i tributi ICI, TARSU e ACQU REFLUE, le attuali tariffe dei tributi non consentono una gestione tranquilla del Bilancio ed è  estremamente  necessario avere un quadro completo della situazione tributaria per cui, come  previsto dall’attuale Legge  finanziaria, invito il Responsabile degli Uffici e dei servizi ad attivare  con urgenza le  procedure per un censimento dei possibili contribuenti che abbia come  obiettivo la lotta alla evasione fiscale, soprattutto quella  totale (di chi non ha mai dichiarato i propri beni tassabili) e  di conseguenza  riduca le aliquote attuali per consentire un sgravio di tasse ai cittadini che già le versano all’Ente”;
 
UDITO il Presidente il quale  invita i presenti a prendere atto delle dichiarazioni rese dal Vice Sindaco prof. Giuseppe Santagata e dall’Assessore Zompa Pasquale e  propone  l’approvazione della proposta;
 
UDITO il Presidente il quale, dopo aver dato ampia illustrazione della stessa e delle ragioni che di essa costituiscono elaborazione, ne propone l’approvazione;
 
VISTI i pareri favorevoli resi sulla medesima dai responsabili dei servizi per quel che concerne la regolarità tecnica e contabile, e ciò a norma dell’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000,
 
Con votazione unanime, resa come per legge,
 
DELIBERA
 
 
-di prendere atto delle  dichiarazioni rese dal Vice Sindaco prof. Santagata e dell’Assessore Zompa che in  toto si condividono e  pertanto riservarsi di attivare un controllo sul  territorio a fine di verificare l’esatto numero di immobili non  dichiarati e  giungere così ad una  diminuzione delle  tariffe;
 
-di  confermare le  norme e aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili), in questo Comune per l'anno 2005, così come  in proposta  specificate.-
 
 
 
 
 
 
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