PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Comune di CURTI (Ce)

aliquote I.C.I. anno 2008 approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 04/06/2008

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 30-12-1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all’imposta comunale sugli immobili;

VISTO l’art. 1 comma 156 della legge 296 del 27/12/2006 (Finanziaria per l’anno 2007) che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a deliberare l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

VISTO l’articolo 1 comma 169 della Legge 296 /2006 (Finanziaria per l’anno 2007) che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO il provvedimento del 20 marzo 2008 con il quale il Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze ha disposto il rinvio al 31/05/2008 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio finanziario 2008;

RICHIAMATA la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 02/04/2007, esecutiva, con la quale sono state determinate le aliquote e la detrazione ordinaria per l'anno 2007, nelle seguenti misure:

􀂾 aliquota ordinaria del 6,00 per mille per tutti gli immobili (terreni-aree fabbricabili-altri fabbricati);

􀂾 aliquota ridotta del 4,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e massimo n. 3 pertinenze (C02-C06-C07);

􀂾 aliquota ridotta del 4,5 per mille in favore dei soggetti passivi che concedono l’immobile, con massimo tre pertinenze (C02-C06-C07) in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, senza diritto alla detrazione per abitazione principale, a condizione che l’utilizzatore dell’abitazione vi abbia la residenza anagrafica e abbia scheda di famiglia autonoma rispetto al proprietario. Tali circostanze devono essere certificate dal richiedente e l’applicazione o la disapplicazione va dichiarata con la comunicazione di variazione da presentarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all’anno in cui si è verificata la circostanza. Tali unità immobiliari faranno sempre parte della tipologia altri fabbricati.

􀂾 detrazione annua per l’abitazione principale: euro 103,29;

RILEVATO, quindi, che dall’analisi del quadro generale dell’imposta comunale sugli immobili non appare opportuno modificare le aliquote in vigore, e che quindi si possono considerare idonee anche per l’anno 2008, ;

RAVVISATA la necessità di confermare per l’anno 2008 le stesse aliquote e la stessa detrazione per l’abitazione principale in vigore per l’anno 2007;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito di votazione espressa per alzata di mano da cui risultano 10 favorevoli e 4 contrari (Iodice, Tufino, Asciore, Merola F.)

DELIBERA

1) Di confermare per l’anno 2008, relativamente all’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) le aliquote e la detrazione per l’abitazione principale, già in vigore nell’anno 2007.

2) Di dare atto che il Responsabile comunale I.C.I. curerà le fasi consequenziali della presente, compresa la relativa pubblicazione sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

3) Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 – 4° comma – del decreto legislativo n. 267/2000, con separata votazione , come sopra espressa.