DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE n° 14 del 24.03.2006
1) aliquota da applicare per l’ unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nella misura del CINQUE E CINQUANTA PER MILLE,
2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: SEI PER MILLE;
3) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all’abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all’ultimo periodo del precedente punto 1): SEI PER MILLE;
4) aliquota ad applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: SEI PER MILLE;
5) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, degli stessi posseduti nel Comune: SEI PER MILLE;
6) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: SEI PER MILLE.
L’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tale condizioni dell’ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, EURO 103,30 rapportate al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale del soggetto passiv.