COMUNE di FRIGNANO
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 13 del 03.03.2005
OGGETTO: : ICI – Riduzione aliquota abitazione principale anno 2005–=======
LA GIUNTA
D E L I B E R A
-DI DETERMINARE, per l’anno 2005, aliquota da applicare per le unità immobiliari direttamente
adibite ad abitazione principale nella misura del CINQUE E CINQUANTA PER MILLE.
-DI CONFERMARE, per l’anno 2005, per l’Imposta Comunale sugli Immobili, le seguenti
aliquote:
1) aliquota da applicare per le unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta
all’abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all’ultimo periodo
del precedente punto 1): SEI PER MILLE;
2) aliquota ad applicare per gli alloggi posseduti e non locati: SEI PER MILLE;
3) aliquota da applicare per gli immobili, diversi dalle abitazioni, degli stessi posseduti nel Comune:
SEI PER MILLE;
4) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti
nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: SEI PER MILLE.
-DI DARE ATTO che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito
dall’art. 5 del D.Lgvo. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto
stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
-DI DARE ATTO che l’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale
viene accertata la sussistenza di tale condizioni dell Settore Tecnico del Comune, con perizia a
carico del proprietario, che alleghi idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il
contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n.
15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d’inizio delle condizioni che rendono inabitabile
e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con
raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se
antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare
accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.
-DI CONFERMARE che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
princ ipale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,30
rapportate al periodo dell’anno durante il adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono
detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,30 rapportate al periodo dell’anno durante il
quale si potrae tale destinazione; se l’unità immobiliare e adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale si intende que lla nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di
proprietà, usufrutto ad altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti
autonomi per le casi popolari.