LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la legge 23.10.1992 n. 421, contenente la delega al governo per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'art. 4 del D.L 8-8-1996, n. 437, convertito con modificazioni con Legge 24-10-1996, n. 556;
VISTO il Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446;
VISTA la legge 27-12-1997, n. 449;
DATO ATTO che per l'anno 2006 il termine per la deliberazione delle aliquote dell'imposta è fissato al 31/03/2006 (termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di Previsione);
DATO ATTO, inoltre, delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell'aliquota e dell'imposta:
1) l'aliquota deve essere determinata in misura non superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o agli alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
2) l'aliquota può essere determinata in misura ridotta, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;
3) la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in euro 103,29;
4) l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa l'importo della detrazione di euro 103,29 può essere elevato fino a euro 258,23, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;
5) limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione può essere stabilita in misura superiore a euro 258,23; in tal caso non può essere stabilita un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
6) i comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
7) i comuni possono fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
RITENUTO dover determinare le misure dell’imposta disponendo un’aliquota differenziata per l’anno 2006 come di seguito specificato:
· Aliquota del 5 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale;
· Aliquota del 5 per mille per le unità immobiliari non destinate ad abitazioni principali appartenenti a cittadini residenti nel comune di Pratella;
· Aliquota del 6 per mille per le unità immobiliari non destinate ad abitazione principale appartenenti a cittadini non residenti nel comune di Pratella;
· Aliquota del 6 per mille per le unità immobiliari destinate ad attività commerciali;
· Aliquota del 7 per mille per tutte le unità immobiliari e attività appartenenti alla categoria “D” catastale;
CONFERMARE per l’anno 2006 la detrazione d’imposta solo per l’abitazione principale nella misura di € 103,29;
RITENUTO, inoltre:
- di non avvalersi della facoltà di ridurre l'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- di non avvalersi della facoltà di elevare l'importo della detrazione per abitazione principale;
- non avvalersi della facoltà di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari;
- non avvalersi della facoltà di deliberare aliquote agevolare per proprietari che eseguono interventi di recupero di immobili inagibili o inabitabili, o di interesse artistico o architettonico, o per l'utilizzo di sottotetti, o che realizzano autorimesse o posti auto;
DATO ATTO che ai sensi dei commi 48 e 51 della L 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento, ai fini I.C.I;
QUANTIFICATO, pertanto, la previsione di entrata per l'anno 2006 in euro 100.000,00;
VISTO l'art. 42, lett.f) del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ASSUNTI i pareri di rito ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
A votazione unanime, resa nei modi e termini di legge,
DELIBERA
per quanto addotto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:
1. DETERMINARE l’aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2006 nelle misure di seguito specificate:
· Aliquota del 5 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale;
· Aliquota del 5 per mille per le unità immobiliari non destinate ad abitazioni principali appartenenti a cittadini residenti nel comune di Pratella;
· Aliquota del 6 per mille per le unità immobiliari non destinate ad abitazione principale appartenenti a cittadini non residenti nel comune di Pratella;
· Aliquota del 6 per mille per le unità immobiliari destinate ad attività commerciali;
· Aliquota del 7 per mille per tutte le unità immobiliari e attività appartenenti alla categoria “D” catastale;
2. CONFERMARE per l’anno 2006 la detrazione d’imposta solo per l’abitazione principale nella misura di € 103,29;
3. NON AVVALERSI della facoltà di ridurre l'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
4. NON AVVALERSI della facoltà di elevare l'importo della detrazione per abitazione principale;
5. NON AVVALERSI della facoltà di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari;
6. NON AVVALERSI della facoltà di deliberare aliquote agevolare per proprietari che eseguono interventi di recupero di immobili inagibili o inabitabili, o di interesse artistico o architettonico, o per l'utilizzo di sottotetti, o che realizzano autorimesse o posti auto;