Estratto delibera C.C.08/2008

COMUNE DI PRATA SANNITA

(Provincia di Caserta)

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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Verbale n.  08 del  27/05/2008

 

Oggetto:Imposta comunale sugli immobili anno 2008. Determinazioni.

 

 

        L’anno duemilaotto, il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 21,05 nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco ai sigg. Consiglieri Comunali, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

"OMISSIS........

 

 “IL CONSIGLIO COMUNALE

 

UDITA la relazione illustrativa del Presidente, il quale espone quanto segue:

 

....omissis.....

VISTA la delibera consiliare n.21 del 16.07.1999, resa esecutiva dall’O.T., con la quale è stato approvato il regolamento disciplinante l’imposta comunale sugli immobili (ICI);

.....omissis.....

.....omissis...

VISTO il decreto ministeriale 20.12.2007, con il quale il termine per deliberare il bilancio di previsione per l’anno 2008 da parte degli enti locali è stato differito al 31.03.2007, poi ulteriormente differito al 31.05.2008 con D.M. 20.03.2008;

VISTO l’art. 42 – comma 2 – lett. f), del D.L.vo n. 267/2000;

VISTO l’art. 1, comma 156, della legge n. 296 / 2006, che, modificando l’art. 6, c. 1, del D. L.vo n. 504 / 1992, ha specificamente attribuito al Consiglio Comunale la competenza a stabilire l’entità dell’aliquota dell’imposta di che trattasi;

VISTO il D.L.vo n.504/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.L.vo n. 267/2000;

VISTA la Legge n. 448/2001;

VISTA la Legge n. 350 / 2003 ( Legge finanziaria dello Stato per l’anno 2004 );

VISTA la Legge n. 311 / 2004 ( Legge finanziaria dello Stato per l’anno 2005 );

VISTA la Legge n. 266 / 2005 ( Legge finanziaria dello Stato per l’anno 2006 );

VISTA la Legge n. 296 / 2006 ( Legge finanziaria dello Stato per l’anno 2007 );

VISTA la Legge n. 244 / 2007 ( Legge finanziaria dello Stato per l’anno 2008);

RITENUTA la propria esclusiva competenza;

VISTI i pareri favorevoli resi sulla proposta medesima dai responsabili dei servizi interessati  ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni tutte in premessa esplicitate e qui da intendere ripetute:

 

1) STABILIRE, per l’anno 2008, l’aliquota da applicarsi nel Comune di Prata Sannita per l’imposta comunale sugli immobili, ai fini dell’approvazione in pareggio del bilancio preventivo 2008, del bilancio triennale 2008 – 2010 e della relativa relazione previsionale e programmatica, nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria nella misura del 6,80 per mille;

b) aliquota agevolata del 6,30 per mille per i seguenti casi:

b1) prima abitazione occupata direttamente dai proprietari;

b2) seconda abitazione concessa in uso gratuito o in comodato a parenti  in linea retta entro il 1° grado dei proprietari, sempre che siano anagraficamente residenti nel Comune di Prata Sannita e specificamente dimoranti nell’abitazione di che trattasi;

b3) seconda abitazione locata con regolare contratto registrato a soggetti con residenza anagrafica nel Comune che la utilizzino quale abitazione principale.

Coloro che intendono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente punto, come per gli anni decorsi, dovranno presentare apposita denuncia. Il beneficio è limitato alla sola aliquota agevolata.

2) DARE atto che la fissazione dell’aliquota di che trattasi, come sopra specificato, trova il proprio fondamento e le proprie motivazioni nelle ragioni in premessa riportate;

3) apportare inoltre, alla luce di una serie di risoluzioni e circolari interpretative adottate dai competenti organi del Ministero dell’Economia e finanze e dell’Agenzia del Territorio (art. 59,lett.d, del D.Lgs. 446/97- risoluzione n.1/2008 dell’Ufficio Federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del M.E.F., circolare n.7 del 30/12/2006-prot.90214 dell’Agenzia del Territorio- nota prot.n. 5407 del 13/03/2007 del M.E.F.), modifiche e integrazioni al vigente regolamento comunale sull’I.C.I. approvato con deliberazione consiliare n.21 del 16.07.1999, esse consistenti nella modificazione dei seguenti articoli dello stesso:

 a)- all’ articolo 12:

-al comma 1 del aggiunta del comma 1-bis, come di seguito formulato:

“1-bis. Il beneficio di cui al comma 1 è limitato ad un numero massimo di due unità pertinenziali.”

-sostituzione del comma 5, come di seguito specificato:

5. In applicazione di quanto previsto dall’art.6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, per la seconda abitazione concessa in uso gratuito o in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado di parentela, sempre che siano anagraficamente residenti nel Comune di Prata Sannita e specificamente dimoranti nell’abitazione di che trattasi, ed alla seconda abitazione locata con regolare contratto registrato a soggetti con residenza anagrafica nel Comune che la utilizzino quale abitazione principale, potrà essere fissata un’aliquota agevolata stabilita ogni anno in sede di approvazione del bilancio. Coloro che vorranno beneficiare delle agevolazioni di cui al presente punto dovranno presentare apposita denuncia”.

b)- sostituzione dell’articolo 13 è di seguito formulato:

Adempimenti dei soggetti passivi

1. Fino all’adozione dei provvedimenti di attuazione della soppressione dell’obbligo della presentazione della dichiarazione e della comunicazione I.C.I., prevista dall’art. 37 - c.53 del D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006, nonché dall’art.1, commi 174 e 175 della L.296/2006, i soggetti passivi sono tenuti a presentare la dichiarazione ai fini I.C.I. (nuove situazioni e/o variazioni di quelle già dichiarate) utilizzando il modello ufficiale approvato con apposito decreto ministeriale.

2. Resta fermo l’obbligo di presentazione di apposita dichiarazione per richiedere l’applicazione di eventuali riduzioni d’imposta (detrazioni, esenzioni e simili) ovvero per dichiarare atti e situazioni non ricavabili dal sistema d’interscambio dei dati con l’Agenzia del Territorio.

3.Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, fin quando sussisterà l’obbligo, è fissato al 31 luglio di ogni anno per tutte le situazioni verificatesi nel corso dell’anno precedente.”

4)dare atto che le modifiche ed integrazioni apportate al regolamento comunale sull’ICI hanno effetto, come per le aliquote da applicarsi, a partire dal 1° gennaio 2008;

5)precisare che tutti i riferimenti previsti nel vigente regolamento ad importi in lire devono intendersi rapportati ad euro;

6)dare altresì atto che la presente costituisce, a norma dell’art.172, c. 1, lettera e), del D.L.vo n.267/2000, allegato integrante del bilancio di previsione 2008, del bilancio triennale 2008-2010 e della relativa relazione previsionale e programmatica;

7) Dare atto inoltre che laddove dovesse essere pubblicato in G.U., successivamente all’adozione del presente atto, il decreto del fiscale del Governo che prevede l’abolizione dell’ICI sulle abitazioni principali, resta confermata l’aliquota agevolata del 6,30% per la seconda unità immobiliare concessa in uso gratuito o in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado dei proprietari e quella locata con regolare contratto registrato a soggetti con residenza anagrafica nel Comune che la utilizzano quale abitazione principale”.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

UDITO il presidente il quale ne propone l’approvazione;

VISTO il parere favorevole reso sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi a norma dell’art.47 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO passare alla votazione sulla proposta del Presidente;

CON votazione unanime resa per alzata di mano,

D E L I B E R A

- approvare, come approva, la proposta di deliberazione come sopra formulata.