Deliberazione n.23    del  17/03/2006

OGGETTO: D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni. Imposta comunale sugli immobili. Determinazione dell'aliquota per l’anno 2006.

Il Presidente

Invita la giunta municipale ad approvare la seguente proposta di deliberazione  

 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che :

-il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504. come successivamente integrato e modificato, stabilisce la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;

-l'articolo comma 1, del citato D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504. testualmente recita:

1. L'aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione dell'art. 84 del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77, come modificato dal D.Lgs. 11 giugno 1996 n. 336;

-il comma 2 del medesimo articolo 6 stabilisce che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille ne superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite in riferimento ai casi ivi elencati;                                                             

-l'articolo 54, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'articolo 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998 n. 56 e dall'articolo 54 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, testualmente recita:

1.      Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.

1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.                                                     

-l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall’articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, cosi dispone:

16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

-la legge 23 dicembre 2005, n.266, all’articolo 1, comma 155, ha differito, a norma dell'articolo 151, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2006 da parte degli enti locali al 31 marzo 2006;

-l'articolo 1, comma 1, lett.s), n. 1, del D.lgs. 30 dicembre 1999 n. 506 ha aggiunto una ulteriore disposizione all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, stabilendo che con decreto ministeriale è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti per la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi;

-l’articolo 1, comma 1, lett.u), dello stesso D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 506 ha disposto l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 58 del richiamato D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il quale prescriveva la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale delle deliberazioni comunali concernenti la determinazione dell'aliquota dell’Imposta comunale sugli immobili;

-l'articolo 42, comma 2, lett f), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che il consiglio comunale, ha competenza, tra l'altro, relativamente alla istituzione ed all'ordinamento dei tributi, con esclusione delle determinazione delle relative aliquote;                          

 

-l’articolo 48 dello stesso d.lgs 18.08.2000 n. 267 così dispone:

1.                                                                                                                                         ……………………omissis………………………

 

2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso  nei confronti dello stesso.   

 

 

3.                               ............... omissis...............                     

              

-Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla determinazione dell'aliquota dell’imposta per il corrente anno entro il termine prima indicato;                                 

-Ritenuta l'opportunità di provvedere alla conferma delle aliquote fissate per lo scorso anno con deliberazione di G.C. n. 29 del 21 marzo 2005, vale a dire il 5 per mille sia per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale che  per ogni altro tipo di immobile, al fine di consentire il mantenimento del gettito tendenziale a attivare un incremento del medesimo tramite gli accertamenti derivanti dal recupero dell'evasione e dell’elusione tributaria attualmente in corso, beninteso nel presupposto che il mantenimento (e il possibile incremento) del gettito si rileva indispensabile ai fini del pareggio del bilancio in condizioni soddisfacenti sulla base della situazione economica e della situazione finanziaria complessiva dello scorso esercizio finanziario e dell'esigenza fondamentale di assicurare il rispetto del patto di stabilità per il corrente anno, tenuto conto del fatto che le condizioni e le prescrizioni fissate dalla legge finanziaria per il 2006 risultano anche per quest’anno piuttosto gravose;

-Ritenuto pertanto di determinare l'aliquota dell'imposta per il corrente anno nella misura del 5 per mille sia per unità immobiliari adibite ad abitazione principale che per  ogni altro tipo di immobile, senza applicazioni di riduzioni e di maggiori detrazioni;

VISTI:

  il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;

  il D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

  la Legge 23 dicembre 1998 n. 448;

  la Legge 23 dicembre 1999 n. 488;

  il D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 506;

  il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

  la Legge 23 dicembre 2000 n. 388;

  la Legge 28 dicembre 2001 n. 448;

• la legge27.12.2002 n.289;

· la legge 30-12-2004 n. 311;

· la legge 23-12-2005 n.266;

  il vigente regolamento in materia di Imposta comunale sugli immobili;

   il vigente regolamento di contabilità;

   lo statuto dell'ente.

DELIBERA

 

  1. DI DETERMINARE, per le motivazioni addotte in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili con riferimento all'esercizio finanziario 2006, a norma dell'articolo 6 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, e successive modificazioni, nelle seguenti misure: 5 per mille sia per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto che per ogni altro tipo di immobile e relative pertinenze, senza applicazione di riduzioni e di maggiori detrazioni;   
  2. DI STIMARE, sulla base delle proiezioni elaborate dal responsabile del servizio economico finanziario, il gettito complessivo dell'Imposta comunale sugli immobili in euro 760.000,00, da iscriversi nel bilancio annuale di previsione del corrente esercizio finanziario;
  3. DI PUBBLICARE, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, copia della presente deliberazione, così come disposto dall'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. s). n. 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 506;
  4. DI DISPORRE che il servizio economico finanziario adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta deliberate;
  5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di conseguenza; 
  6. DI ALLEGARE copia del presente atto al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, cosi come disposto dall'articolo 172,  comma 1, lett. e), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

 

La Giunta Comunale

 

·        esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione prima riportata;

·        dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati richiesti i pareri prescritti dall'articolo 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, espressi come riportato in allegato;

·        a voti palesi favorevoli unanimi, legalmente resi e verificati;

 

DELIBERA

 

1. di approvare la proposta di deliberazione prima riportata;

2. di dichiarare la presente deliberazione urgente e previa apposita e distinta votazione con voto favorevole unanime immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.