ESTRATTO DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE nr.3 del 30.03.2009
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione della G.C. nr. 11 del 16.01.1997, esecutiva, con la quale venivano determinate le aliquote ICI per l’anno 1997 lasciate invariate per gli anni successivi;
Vista la deliberazione di C.C. nr.5 del 28.02.2000 con la quale veniva rideterminata in €.103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale restando immutate le aliquote ICI;
Vista la Legge nr.296 del 27.12.2006 (finanziaria 2007) in particolare:
- il comma 156, che prevede che con l’entrata in vigore della finanziaria 2007 le aliquote ICI diventano di competenza dei Consigli Comunali;
- il comma 169 che dispone che “gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;
Ritenuto di confermare per l’anno 2009 le aliquote ICI di cui alla deliberazione della G.C. nr.11 del 16.01.1997 e consiliare nr.5 del 28.02.2000;
Visto l’art.1 del D.L. 27.05.2008 nr.93, convertito in Legge 24.07.2008 nr.126 (esenzione ICI prima casa)
Visto il parere reso dal Responsabile del Servizio competente ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. nr.267/2000;
D E L I B E R A
1. Di confermare per l’anno 2009 le seguenti aliquote ICI di cui alla deliberazioni della G.C. nr.11/1997 e consiliare nr.05/2000 e consiliare nr.37/2004:
a) – Prima casa, abitazione principale non rientrante nell’esclusione ICI di cui all’ art.1 del D.L. 27.05.2008 nr.93, convertito in Legge 24.07.2008 nr.126:
· 4 per mille – detrazione €.103,29;
b) – Aree fabbricabili 5 per mille, secondo il valore di seguito riportato:
1 – zona “ B1 “ - €. 38,00 / mq.
2 – zona “ B2 “ - €. 40,00 / mq.
3 – zona “ C1 “ - €. 32,00 / mq.
4 – zona “ C2 “ - €. 28,00 / mq.
5 – zona “ C3 “ - €. 25,00 / mq.
6 – zona “ D “ - €. 12,00 / mq.
c) – Immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale:
· locati 4 per mille;
· non locati 5 per mille;
d) – Immobili diversi dalle abitazioni 5 per mille;
e) – terreni agricoli esenti;
f) - è altresì equiparata all’abitazione principale l’unità immobiliare concessa in uso gratuito ed utilizzata come residenza anagrafica dai parenti in linea retta entro il secondo grado (previa dichiarazione del proprietario dell’immobile).
2. Rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del T.U.