Estratto della delibera di Giunta Comunale nr.3 del 09.02.2008 avente ad oggetto:”Imposta Comunale sugli Immobili – Conferma tariffe per l’anno 2008”

 

 LA  GIUNTA  COMUNALE

 

Vista la deliberazione della G.C. nr. 11 del 16.01.1997, esecutiva, con la quale venivano determinate le aliquote ICI per l’anno 1997 lasciate invariate per gli anni successivi;

 

Vista la deliberazione di C.C. nr.5 del 28.02.2000 con la quale veniva rideterminata in £.200.000 (€.103,29) la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale restando immutate le aliquote ICI;

 

Visto il comma 5 dell’art.1 della legge nr.244/2007 (finanziaria 2008);

 

Ritenuto di confermare per l’anno 2007 le aliquote ICI di cui alla deliberazione della G.C. nr.11 del 16.01.1997 e consiliare nr.5 del 28.02.2000;

 

Visto il parere reso dal Responsabile del Servizio competente ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. nr.267/2000;

 

D E L I B E R A

1.      Di confermare per l’anno 2008 le seguenti aliquote ICI di cui alla deliberazioni della G.C. nr.11/1997 e consiliare nr.05/2000 e consiliare nr.37/2004:

a)      – Prima casa:

·        4 per mille – detrazione €.103,29;

·        ulteriore detrazione dell’importo pari all’ 1,33 per mille della base imponibile e comunque non superiore ad €.200,00;

b)      – Aree fabbricabili 5 per mille, secondo il valore di seguito riportato:

 

1 – zona          “ B1                          -           €. 38,00 / mq.

2 – zona          “ B2                          -           €. 40,00 / mq.

3 – zona          “ C1                          -           €. 32,00 / mq.

4 – zona          “ C2                          -           €. 28,00 / mq.

5 – zona          “ C3                         -           €. 25,00 / mq.

6 – zona            D                           -           €. 12,00 / mq.

 

c)      – Immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale:

·        locati 4 per mille;

·        non locati 5 per mille;

 

d)      – Immobili diversi dalle abitazioni 5 per mille;

 

e)      – terreni agricoli esenti;

 

f)       - è altresì equiparata all’abitazione principale l’unità immobiliare concessa in uso gratuito ed utilizzata come residenza anagrafica dai parenti in linea retta entro il secondo grado (previa dichiarazione del proprietario dell’immobile).

 

2.   Rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del T.U.