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DELIBERA

1)                 Di applicare, per l’anno 2005, l’aliquota ICI nella misura del 5,5 (cinque virgola cinque) per mille per tutti gli immobili del territorio comunale, misura di aliquota già applicata per l’anno 2004.

2)                 Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, come per l’anno 2004, fino a concorrenza del suo ammontare, € 124,00 (centoventiquattro) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

3)                 Di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al capo 1) nonché nella definizione della detrazione di cui al capo 2) sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.

4)                 Di disporre che il presente atto sia pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale.

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.