COMUNE DI TORA E PICCILLI

                                                                                            Provincia di Caserta

 

“Estratto della delibera di Giunta Comunale n° 15 del 01.03.2006, avente per oggetto “Determinazione aliquota ICI Esercizio 2006”

 

                                                                                                      DELIBERA

 

  1. ALIQUOTA RIDOTTA, PARI AL 5,50 PER MILLE, da applicare:

A)    AGLI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE CON ESTENSIONE ALLE SUE PERTINENZE (BOX-CANTINE-SOFFITTE-GARAGE), ANCHE SE DISTINTAMENTE ISCRITTE IN CATASTO, INTESE COME PARTE INTEGRANTE DELLA STESSA NONCHE’ DESTINATE ED UTILIZZATE AL SERVIZIO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE MEDESIMA;

B)    Alle persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

C)    Per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

 

  1. ALIQUOTA ORDINARIA PARI AL 7,00 PER MILLE, DA APPLICARE:

A)    alle persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all’abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale;

B)    a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati;

C)    ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune;

D)    A TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI TIPOLOGIE, IVI COMPRESO LE AREE EDIFICABILI;

 

  1. ALIQUOTA AGEVOLATA, PARI AL 4 PER MILLE, DA APPLICARE:

in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a)      al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

b)      al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico; da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, così come previsto dall’art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n° 449;

 

Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del DLgs. 30 dicembre 1992, n° 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai comma 48, 51 e 52, lettera a), dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n° 662.

L’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che alleghi idonea documentazione alla dichiarazione;

 

Dall’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

                                                                          

-         Di dare atto che nella determinazione delle aliquote sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

-         Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione resa all’unanimità.