ESTRATTO DELIBERA DI C.C. NR. 5 DEL 28/03/2011
RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Visto il decreto legislativo del 30.12.92 N.504, con il quale si istituiva l’imposta comunale sugli immobili, nonché le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art.6 del succitato decreto, che fa obbligo alle amministrazioni comunali di determinare ogni anno l’aliquota ICI, nella misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille;
Atteso che la mancata adozione comporta l’applicazione dell’aliquota minima del quattro per mille;
Vista la delibera di C.C. nr.42 del 21.12.2009, con la quale si determinava per l’anno 2010, l’aliquota ICI nella misura del 6 per mille nonché la detrazione per l’abitazione principale;
Ritenuto necessario provvedere a determinare per l’anno 2011 le aliquote e detrazioni da applicare,
PROPONE
1) di procedere alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’anno 2011;
Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria
Rag. Giovanni Buompane
· Visto si è reso il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 del D.Leg.vo n.267/2000
Il Responsabile del Servizio
Rag. Giovanni Buompane
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione del Responsabile dell’Area Economico-finanziaria Servizio;
Udito Sindaco – Presidente, il quale riferisce che per l’anno 2011 sono state confermate le aliquote I.C.I. in vigore nell’anno 2010;
Valutate le risorse, proprie e da trasferimenti, dell’Ente in rapporto ai programmi, alla necessità del mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi dei servizi, a favore della popolazione, ed all’obbligatorietà del permanere degli equilibri di bilancio;
Ritenuto, di poter accogliere la proposta formulata in merito all’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili per l’esercizio 2011;
Visti i pareri resi ex-art.49 del D. leg.vo n.267/2000;
Visto il T.U. Ordinamento Enti locali, D. Leg.vo n.267/2000;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto il regolamento per la gestione dell’I.C.I.;
Visto D.L. 93/2008 convertito in Legge 24/07/2008 nr.126 art.1 comma 1 e comma 2, relativo alla esenzione ai fini ICI dell’abitazione principale ;
1) di stabilire, che per l’anno 2011, viene confermata l’ aliquota unica I.C.I. del 6,00 per mille;
2) di fissare le riduzioni e le detrazioni d’imposta, nelle misure stabilite nel regolamento ICI ed in mancanza a quelle minime di legge nonché per le aree fabbricabili il valore in comune commercio in base alle valutazione dell’Agenzia del Territorio, tranne quelle per l’abitazione principale che viene confermata per l’anno 2011 a € 150,00;