Estratto delibera Giunta Comunale n. 42 del 5/5/2006
- omissis -
LA GIUNTA COMUNALE
D E L I B E R A
1. Di stabilire per l'anno 2006, per le ragioni espresse in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni I.C.I:
a) per le abitazioni principali e loro pertinenze:
1) aliquota del 5 per mille;
2) detrazione pari ad euro 120,00 su base annua;
3) ulteriore aumento della detrazione di cui al punto 2) in 25 punti percentuali, e quindi da euro 120,00 ad euro 150,00=, per i seguenti soggetti che si trovano in una delle tre situazioni di cui alla lettera a), b), c) e che rispettano le condizioni di cui alle lettere d) ed e):
a) ultrasessantacinquenne che viva solo e che percepisca un reddito non superiore a quello della pensione minima INPS;
b) ultrasessantacinquenne il cui nucleo familiare, composto da due o più persone, abbia un reddito cumulato non superiore a quello di due pensioni minime INPS;
c) ultrasessantacinquenne non autosufficiente, portatore di invalidità al 100% debitamente riconosciuta con atto dei competenti organi, con diritto all'indennità di accompagnamento, ed il cui nucleo familiare percepisca un reddito pari a quello previsto alla lettera b), o alla lettera a) nel caso in cui viva solo; nel calcolo del reddito di cui alla presente lettera non si considera l'indennità di accompagnamento;
d) i componenti del nucleo familiare devono risultare possessori a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale della sola abitazione principale e delle relative pertinenze in numero massimo di tre;
e) l'immobile per cui viene richiesta la maggiore detrazione ICI deve essere classificato in una delle seguenti categorie catastali A/2 – A/3 - A/4 – A/5 e A/6;
b) per le altre fattispecie (terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi dall’abitazione principale):
1) aliquota unica del 6,5 per mille.
2. Di stabilire che le richieste dei benefici di cui alla lettera a), punto 3) devono essere fatte dai soggetti interessati, compilando un apposito modulo, recapitandolo al Comune entro e non oltre la scadenza della prima rata ICI (30 giugno). In caso di rigetto motivato dell'istanza da parte del Comune, il soggetto passivo ICI dovrà ottemperare al pagamento dovuto entro e non oltre i sette giorni dal ricevimento della risposta del Comune; decorso infruttuosamente tale termine, si applicano le sanzioni e gli interessi moratori previsti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Di dare atto che con apposito ulteriore provvedimento sarà fissato il valore venale in comune commercio per le aree edificabili a partire dal 1° gennaio 2006, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune e della ragionevole riduzione dell’insorgenza di contenzioso
4. Di dare mandato all’Ufficio Tributi del Comune di adottare i necessari provvedimenti al fine di dare idonea informazione ai cittadini.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del d. lgs. n. 267/2000.