IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNO 2010
IL 16 GIUGNO P.V. scade il termine per il versamento della prima rata pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, con arrotondamento all’euro (art. 1 comma 5 Legge 27/12/06 n. 296). La seconda rata dovrà essere versata dal 1° al 16 dicembre P.V., a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
I versamenti possono essere effettuati in uno dei seguenti modi:
Ø Utilizzando il bollettino di c.c.p. n. 25066820 intestato a Comune di Roccamonfina servizio di tesoreria ICI compilato nelle sue parti;
Ø Presentando il modello F24 compilato nelle sue parti.
Ø Ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D. Lgs. n. 504/1992, come sostituito dall’art. 18, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 338, l’imposta dovuta per l’anno in corso potrà essere versata in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;
Ø Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili;
Ø Sono soggetti all’imposta il proprietario degli immobili di cui al precedente punto, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi. Nel caso di più soggetti passivi per il medesimo immobile, ciascun titolare del diritto è obbligato per la quota ad esso spettante. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.
Ø L’imposta, per l’anno in corso, per gli immobili siti nel territorio di questo Comune (fabbricati e aree edificabili), è determinata applicando al valore degli immobili stessi, come definito dall’art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l’aliquota del 7 per mille.
Ø L’aliquota resta invariata (abitazione principale 7 per mille, aliquota ordinaria 7 per mille).
Ø L’imposta va riferita ai mesi di possesso (le frazioni superiori a 14 giorni valgono un mese). L’importo si ottiene applicando l’aliquota alla base imponibile, aumentata del 5%. La base imponibile si calcola con questa operazione:
sui fabbricati iscritti in catasto, la rendita definitiva al 1° gennaio dell’anno d’imposizione (chi non ne è a conoscenza può farne richiesta all’ufficio catasto), va moltiplicata per:
- 140 per la categoria B
- 100 per le categorie A e C (escluso A/10 e C/1)
- 50 per le categorie A/10 e D
- 34 per la categoria C/1
Ø I fabbricati non iscritti in catasto devono essere tempestivamente dichiarati.
Ø Attenzione, si rende noto che il D.L. 27 maggio 2008 n. 93, all’art. 1 “esenzioni ICI prima casa” dispone che a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, nonché quelle ad esse assimilate dal regolamento comunale vigente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (vale a dire abitazioni signorili, di lusso, ville e castelli), per le quali continua ad applicarsi la detrazione di €. 103,29.
Per il corrente anno le riduzioni o le detrazioni d’imposta sono determinate, in virtù del disposto di cui all’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, come sostituito dall’art.3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed all’art. 58, comma 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nelle misure di cui al prospetto che segue:
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI |
Riduzioni d’imposta |
Detrazione d’imposta |
FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI |
50% |
|
ABITAZIONE PRINCIPALE |
|
EURO 103,29 |
o Per abitazione principale si intende:
a. l’unità immobiliare dove il contribuente che la possiede, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, abbia la residenza anagrafica, salvo prova contraria;
b. l’unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
c. l’alloggio regolarmente assegnato dagli I.A.C.P. (Istituti Autonomi Case Popolari);
d. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
e. l’unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini residenti all’estero, purché non risulti locata;
f. le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore dell’abitazione principale anche se ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l’abitazione principale.
o Sono considerate equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito:
a. ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado;
b. al coniuge, ancorché separato o divorziato;
c. agli affini entro il secondo grado.
o Per fabbricati si intendono le unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano;
o Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione;
o Per determinare il valore delle aree edificabili da questo anno sono vigenti i seguenti parametri:
ZONA A e B |
ZONA C/1 e C/2 |
ZONA C/3 e C/4 |
ZONA F/6 |
€. 51,64 per mq |
€ 20,66 per mq |
€ 30,98 per mq |
€ 20,66 per mq |
o Per terreni agricoli si intendono i terreni adibiti all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del codice civile;
o I terreni agricoli sono esenti in quanto ricadenti in zona montana (art. 7, lettera h, D. Lgs. 504/92);
o L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è computata per intero;
o Si precisa che è soppresso l’obbligo dichiarativo con Decreto del Direttore dell’Agenzia del territorio del 18 dicembre 2007 (in G.U.S.G. n. 297 del 22/12/2007). Permane l’obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione in caso di: riduzioni d’imposta o elementi rilevanti ai fini dell’imposta (valore aree fabbricabili, uso gratuito, diritto di abitazione in capo al coniuge superstite…). In pratica, i principali casi in cui si dovrà compilare il modello di dichiarazione riguardano: immobili che hanno acquistato o perso l’esenzione o l’esclusione dall’Ici, nel corso dell’anno che precede quello attuale, terreni per i quali è cambiata la classificazione (a esempio: da agricola a fabbricabile), fabbricati che sono diventati abitazione principale nel corso dell’anno oppure che hanno perso tale caratteristica prima del 31 dicembre dell’anno precedente quello in corso.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti resta a disposizione dei contribuenti l’ufficio tributi del Comune tel. 0823 677228.
IL FUNZIONARIO
DOTT. DAVIDE PORTO