VISTI i pareri di cui all’art. 49 del Decr.Lgsl. 18.8.20000 n. 267 ( T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. ;
VISTO l’art. 151 – comma 1 – del TU delle legge sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con Decr. Lgsl. 18.8.2000 n. 267 , il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione e dispone che il termine può essere differito con Decr. del Ministero dell’Interno ;
VISTO l’art. 1 del Decr.Legge 30.12.2004 n.314 convertito, con modificazioni, nella legge 1.3.2005 n. 26, il quale differisce al 31.3.2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli Enti Locali ;
VISTO l’art. 172 del citato TU n. 267/2000 il quale stabilisce che al bilancio di previsione sono allegate,tra l’altro,le deliberazioni con le quali sono determinate,per l’esercizio successivo,le tariffe,le aliquote di imposte e le eventuali maggiori detrazioni,le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,nonché,per i servizi a domanda individuale,i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ;
VISTO il Decreto Lgsl. 25.7.95 n. 77 e succ.mod. ed integr.,istitutivo della Imposta Comunale sugli Immobili ( ICI ) ;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 23 del 16.3.2004 con la quale veniva stabilita,anche per l’anno 2004, l’aliquota del CINQUE per MILLE per l’imposta comunale sugli immobili ;
RITENUTO di dover provvedere in merito alla determinazione della aliquota I.C.I. da applicare per l’anno 2005 ;
VISTO l’art. 42 del Decr.Lgsl. 18-8-2000 n. 267 ( TU delle leggi degli EE.LL.) il quale,tra l’altro, nell’assegnare ai Consigli Comunali gli atti di programmazione e quelli fondamentali, al comma 2 – lett. F – esclude gli atti relativi alla “ determinazione della aliquote inerenti i tributi” assegnandoli,implicitamente,alla Giunte ;
DATO atto che questo Comune non è strutturalmente deficitario,né è dissestato ;
ALL’UNANIMITA’ dei voti,legalmente resi e verificati ;
D E L I B E R A
§ Di confermare, anche per l’anno 2005, nella misura :
a) del CINQUE per MILLE , l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli immobili ( ICI ) rapportata al valore degli immobili, imponibile ai fini ICI ;
b) di Euro 103,29 la detrazione di imposta di cui all’art. 8 – comma 2 – del Decr.Lgsl. 30.9.92 n. 504,per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
(ICI_2005)