Estratto da delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 4.05.2007, esecutiva:

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, che istituiva l’Imposta Comunale sugli Immobili;

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296  (L. Finanziaria 2007) che all’art. 1 comma 156 prevede che l’aliquota ICI venga determinata in Consiglio Comunale;

Omissis

Considerato che in detto regolamento è previsto, all’art. 6, che, assieme alla determinazione delle aliquote, il Consiglio Comunale provveda a determinare anche la detrazione per abitazione principale e le riduzioni o agevolazioni per i casi previsti dal Regolamento stesso;

 

DELIBERA

 

o       Di determinare, ai sensi dell’art. 6 del regolamento,  per l’anno 2007 le seguenti aliquote ICI:

o       Aliquota del 4 per mille per la I abitazione (abitazione principale) e relative pertinenze;

o       Aliquota del 6 per mille per edifici scolastici, uffici pubblici ed altro di cui alla cat. B;

o       Aliquota del 7 per mille per altre abitazioni, uffici ad uso privato (A/10), negozi ed attività commerciali, terreni ed aree fabbricabili e quanto altro non rientrante nei precedenti punti 1. e 2.

o       Di Determinare in € 110,00 la detrazione per abitazione principale;

 

o       Di Determinare  in  € 150,00 la detrazione per abitazione principale per i soggetti di cui all’art. 10 del Regolamento ICI (Condizioni di disagio economico e sociale)

 

·       Di Determinare in  € 10.000,00 (Diecimila/00) il limite massimo di reddito imponibile IRPEF complessivo del nucleo familiare, utile per ottenere le agevolazioni di cui all’art. 9 del Regolamento ICI

 

ART. 10 - AGEVOLAZIONI PER CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE

 

                1. Con la deliberazione di cui al precedente articolo 6 può essere prevista, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del d.Lgs. n. 504/1992[1], un’agevolazione sotto forma di riduzione ovvero di ulteriore detrazione d’imposta per l’abitazione principale, di cui possono usufruire i seguenti soggetti passivi che si trovano in condizioni di disagio economico e sociale:

a) pensionati che abbiano compiuto, al 1° gennaio dell’anno di imposizione, 65 anni di età;

b) nuclei familiari al cui interno è presente un portatore di handicap ovvero una persona con riconosciuto grado di invalidità al 100%.

 

                2. L’agevolazione spetta qualora si verifichino le seguenti condizioni:

w         che il contribuente e gli altri componenti il nucleo possiedano su tutto il territorio nazionale un’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze e che nella stessa abbiano acquisito la residenza anagrafica;

w         che l’unità immobiliare sia classificata o classificabile in una classe compresa tra A/3 e A/6;

w         che il nucleo familiare abbia un reddito imponibile IRPEF riferito all’anno d’imposta precedente non superiore a quello stabilito annualmente dal competente organo comunale con l’atto di cui all’articolo 5.

            3. Ogni soggetto passivo che intenda usufruire dell’agevolazione dovrà presentare apposita richiesta debitamente documentata direttamente all’Ufficio Tributi del Comune, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del pagamento della seconda rata I.C.I. La domanda, una volta presentata, ha effetto anche per le annualità successive, qualora permangono invariate le condizioni per usufruire dell’agevolazione. In caso contrario il contribuente è tenuto a comunicare, entro il medesimo termine di scadenza del pagamento della seconda rata I.C.I., il venir meno delle condizioni per l’agevolazione.

4. L’ufficio Tributi o il soggetto esterno gestore del servizio provvederà al controllo, anche a campione, delle richieste di ulteriore detrazione pervenute e qualora accerti il mancato diritto all’agevolazione emetterà avviso di liquidazione per il recupero dell’imposta non versata, oltre a sanzioni ed interessi di legge.