DELIBERAZIONE DI C.C. N. 14 DEL 25/06/2008 AVENTE AD OGGETTO: “IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2008. PROVVEDIMENTI.”
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
Che con l’art. 1, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 è stata disposta, a decorrere dall’anno 2008, l’esenzione ICI a favore dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
Che l’esenzione deve essere riconosciuta a tutte le tipologie di immobili destinati ad abitazione principale, ad eccezione di quelli appartenenti alle seguenti categorie catastali:
Ø A/1: abitazione di tipo signorile;
Ø A/8: ville;
Ø A/9: castelli e palazzi eminenti;
Che la norma di favore si estende alle eventuali pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto;
Che l’esenzione va, inoltre, riconosciuta, come si legge nel comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 93 del
Che il comma 3 dell’art. 1 del D.L. n. 93/2008 ha abrogato il comma 4 dell’art. 6 del D.Lgs. 504/1992 che prevedeva tra l’altro, che i comuni potessero deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche residenti nel comune per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
Che per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i quali è ancora applicabile l’imposta – le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – beneficiano della detrazione di base, pari a euro 103,29, stabilita dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/1992;
RICHIAMATO:
La deliberazione di G.C. n. 10 del 13/05/2008 ad oggetto: “Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2008. Provvedimenti.”, con la quale veniva proposto al Consiglio Comunale la fissazione, con riferimento all’esercizio 2008, delle aliquote e detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili, nonché la determinazione dei nuovi valori per il calcolo dell’ICI delle aree fabbricabili;
La deliberazione di G.C. n. 28 del 10/06/2008 ad oggetto: “Propria precedente deliberazione n. 10 del 13/05/2008. Parziale modifica”, con la quale la richiamata proposta veniva adeguata alle norme, in tema di ICI, introdotte dall’art. 1, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93;
L’art. 6, comma 1, del citato D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 1, comma
RITENUTO di dover determinare le aliquote, le detrazioni e i valori delle aree fabbricabili ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, nella misura necessaria ad assicurare:
· Il mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi dei servizi da garantire alla collettività;
· Il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario di bilancio;
· Il finanziamento dei programmi e dei progetti che saranno specificati nella relazione previsionale e programmatica, da approvare congiuntamente al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2008;
CONSIDERATO che la potenzialità edificatoria dell’area di cui alla zona “D2” del P.R.G.C. risulta subordinata e vincolata dalla necessità di ulteriori provvedimenti amministrativi;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 13/05/2008 avente ad oggetto “Azioni di contrasto all’evasione e all’elusione tributaria. Atto di indirizzo”;
ACCERTATO:
Che le determinazioni assunte con la presente deliberazione tutelano l’integrità patrimoniale dei contribuenti;
Che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
UDITA la relazione dell’Assessore alle finanze;
VISTI: il D.lgs. n. 504/1992, il D.Lgs. n. 446/1997,
Con votazione: favorevoli n. 12, contrari n. 5, astenuti n. 0,
DELIBERA
ALIQUOTE |
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6,5 PER MILLE |
Aliquota ordinaria; Aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i quali è ancora applicabile l’imposta – le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. |
DETRAZIONI |
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EURO 103,29 |
Immobili adibiti ad abitazione principale per i quali è ancora applicabile l’imposta – le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. |
ZONA DI P.R.G. |
DESCRIZIONE |
COSTO DELL’AREA AL MQ. (EURO) |
B1 |
Edificata satura |
45,00 |
B2 |
Edificata con integrazioni |
69,00 |
B3 |
Edificata di completamento |
61,00 |
C1 – C2 – C3 |
Residenziale |
49,00 |
D1 |
Insediamenti produttivi, ex ASI |
31,00 |
D2 |
Insediamenti produttivi, ampliamento |
15,00 |
D3 – D4 – D5 |
Insediamenti produttivi – Turistico alberghiero |
31,00 |
F1 – F2 – F3 – F4 |
Attrezzature pubbliche |
14,00 |