ALIQUOTE E DETRAZIONI VIGENTI PER FATTISPECIE IMPONIBILI

Per l'annualità in corso sono confermate le aliquote ICI vigenti per l'anno 2010 che restano, pertanto, fissate nelle misure sottoriportate.

Aliquota ridotta 6,50 per mille con Detrazione annua pari ad Euro 125,00

Si applica alle unità immobiliari adibite od equiparate ad abitazione principale che restano escluse dal perimetro di applicazione della norma di esenzione di cui all'art. 1 delD.L. 27/05/2008 n.93 convertito in Legge 126/2008, come delimitato dalla Risoluzione del Ministero dell' Economia e delle Finanze n.1 del 04/03/2009:

- unità immobiliari adibite o equiparate ad abitazione principale censite nel Catasto Edilizio Urbano nelle categorie A1- (Abitazionisignorili),A8- (Abitazioni inville),A9- (CastelliePalazzidipregioartisticoostorico) eloro eventualipertinenze.

- unità immobiliari costituite dall'insieme dei vani immediatamente adiacenti ad altra unità immobiliare adibita ad abitazione principale situate nella stessa area cortilizia di quest'ultima, con unico allacciamento di acqua, luce e gas intestato al medesimo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento ivi dimorante, a condizione che sia resa comunicazione aPubliservizientro la scadenza fissata per il versamentoa saldo dell'impostadovutaper l'anno 2011, salvo chel'adempimento non sia stato già effettuato inannualitàprecedenti.

- unità immobiliar ied eventuali loro pertinenze possedute da cittadini italiani residenti all'Estero a condizione che non risultino locate.

La Detrazione annua dovrà essere rapportata aimesi di possesso ed essere suddivisa in parti uguali tra i Contribuenti dimoranti. La Detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale; solo l'eventuale parte residua non detratta dall'imposta dovuta per l'abitazione principale può essere detratta dall'imposta dovuta per la/le eventuale/i pertinenza/e.

Aliquota ordinaria 7 per mille

Si applica alle unità immobiliari non adibite o assimilate ad abitazione principale:

- unità immobiliari a destinazione residenziale e loro eventuali pertinenze tenute a disposizione, locate, etc.

- unità immobiliari a destinazione non residenziale (uffici, negozi, depositi, fabbricati industriali, edifici/centri commerciali, etc.) e loro eventuali pertinenze.

- aree fabbricabili e terreni agricoli.

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DI VARIAZIONI

L'obbligo della presentazione della dichiarazione ICI non sussiste a fronte dellemodificazioni riportate in atti notarili soggetti ad Adempimento Unico da parte dei pubblici ufficiali roganti effettuato mediante procedura telematica. Ad esempio non sono soggette a dichiarazione le modificazioni inerenti la titolarità di diritti su beni immobili. Per le variazioni incidenti sulle caratteristiche degli immobili che ne determinano la differente connotazione ed imponibilità ai fini ICI l'obbligo dichiarativo permane. Pertanto sono soggette a dichiarazione, ad esempio, la trasformazione di un terreno agricolo in area fabbricabile, il valore dell'area fabbricabile, il possesso di immobili di interesse storico o artistico, l'acquisto o il venirmeno di requisiti agevolativi, le variazioni derivanti damodifiche strutturali o da cambi di destinazione d'uso, l'accatastamento di immobili a valore contabile interamente posseduti da imprese. La dichiarazione dovrà essere presentata in conformità almodello approvato da parte delMinistero delle Finanze con Decreto del 12maggio 2009, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.