Oggetto: Imposta comunale sugli immobili (ICI)
ANNO 2008
Per l’annualità in corso è stata confermata l’aliquota ICI vigente per l’anno 2007 che resta, pertanto, fissata nella seguente misura:
7 per mille
Per unità immobiliare ad uso abitativo non adibite ad abitazione principale, o ad altra equiparata;
per fabbricati diversi dalle abitazioni (uffici, negozi, ecc.);
per aree fabbricabili e terreni agricoli.
ICI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE ED UNITA’ IMMOBILIARI AD ESSA ASSIMILATE
La soppressione dell’ICI sulle abitazioni principali figura tra le misure urgenti che il Consiglio dei Ministri del 21/05/2008 ha deciso di porre in essere ai fini della riduzione del carico fiscale sulle famiglie.
Il Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28/05/2008, a decorrere dall’anno 2008, ha escluso dall’imposta comunale sugli immobili la unità immobiliare adibita ad abitazione principale purché di categoria catastale differente da A/1 – (abitazioni signorili), A/8 – (abitazioni in ville), e A/9 – (castelli e palazzi di pregio artistico o storico), intendendosi, per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del contribuente, nonché le unità immobiliari ad esse equiparate dal Regolamento Comunale e dalla Legge, vale a dire, per i contribuenti del Comune di Caserta:
- Le pertinenze dell’abitazione principale intendendo per esse il garage o box auto, la cantinola, il sottotetto o la soffitta ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale. Si intende altresì pertinenza dell’abitazione principale, la sola unità immobiliare di categoria C/6, ubicata in luogo diverso dallo stesso edificio o complesso immobiliare nel cui compendio è inserita l’abitazione principale, a patto che il soggetto passivo ICI la asserva in via durevole ed esclusiva all’abitazione principale;
- L’abitazione coniugale per il soggetto passivo che ne sia in toto o in parte proprietario ma che non ne risulti assegnatario a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ad abitazione principale dei soci assegnatari e gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
- L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente in Istituti Sanitari, acquisiscano la residenza in loco, a condizione che la stessa unità immobiliare non risulti locata;
- L’unità immobiliare data in uso gratuito a parenti in linea retta, a condizione che questi la utilizzino come propria dimora abituale con residenza anagrafica presso la stessa;
- L’unità immobiliare costituita dall’insieme dei vani immediatamente adiacenti, anche se distintamente censiti in catasto nella categoria A, situati nella stessa area cortilizia, con unico allacciamento di acqua, luce e gas intestato al proprietario o al titolare del diritto reale di godimento, ivi dimorante, a condizione che sia resa comunicazione a Teleservizi entro la scadenza fissata per il pagamento in autotassazione.
Quanto sopra fermo restando che in sede di conversione in Legge, potrebbero essere apportate modificazioni al testo del Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93.
Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria catastale A/1 – (abitazioni signorili), A/8 – (abitazioni in ville), e A/9 – (castelli e palazzi di pregio artistico o storico), il versamento ICI per l’annualità 2008 dovrà essere regolarmente effettuato in ragione dell’aliquota del 6,5 per mille, e con applicazione della detrazione annua pari ad Euro 125,00, da rapportarsi ai mesi di possesso e suddividersi in parti uguali tra i contribuenti dimoranti.