Oggetto: Imposta comunale sugli immobili (ICI)

ANNO 2008

 

 

Per l’annualità in corso è stata confermata l’aliquota ICI vigente per l’anno 2007 che resta, pertanto, fissata nella seguente misura:

 

7 per mille

Per unità immobiliare ad uso abitativo non adibite ad abitazione principale, o ad altra equiparata;

per fabbricati diversi dalle abitazioni (uffici, negozi, ecc.);

per aree fabbricabili e terreni agricoli.

 

ICI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE ED UNITA’ IMMOBILIARI AD ESSA ASSIMILATE

 

La soppressione dell’ICI sulle abitazioni principali figura tra le misure urgenti che il Consiglio dei Ministri del 21/05/2008 ha deciso di porre in essere ai fini della riduzione del carico fiscale sulle famiglie.

Il Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28/05/2008, a decorrere dall’anno 2008, ha escluso dall’imposta comunale sugli immobili la unità immobiliare adibita ad abitazione principale purché di categoria catastale differente da A/1 – (abitazioni signorili), A/8 – (abitazioni in ville), e A/9 – (castelli e palazzi di pregio artistico o storico), intendendosi, per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del contribuente, nonché le unità immobiliari ad esse equiparate dal Regolamento Comunale e dalla Legge, vale a dire, per i contribuenti del Comune di Caserta:

 

Quanto sopra fermo restando che in sede di conversione in Legge, potrebbero essere apportate modificazioni al testo del Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93.

 

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria catastale A/1 – (abitazioni signorili), A/8 – (abitazioni in ville), e A/9 – (castelli e palazzi di pregio artistico o storico), il versamento ICI per l’annualità 2008 dovrà essere regolarmente effettuato in ragione dell’aliquota del 6,5 per mille, e con applicazione della detrazione annua pari ad Euro 125,00, da rapportarsi ai mesi di possesso e suddividersi in parti uguali tra i contribuenti dimoranti.