SANTA MARIA CAPUA VETERE
I.C.I.
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Si ricorda che il pagamento dell'imposta dovuta al Comune per l’anno 2008 deve essere effettuato in due rate:
- la prima entro il 16 giugno, in misura pari alla metà dell'imposta dovuta, determinata con riferimento all'aliquota ed alle detrazioni in vigore nell'anno 2007;
- la seconda dal 1 al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, determinata in base all'aliquota ed alle detrazioni applicabili nel 2008, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Il contribuente residente in Italia può, comunque, provvedere al versamento dell'imposta dovuta in unica soluzione entro il 16 giugno, applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore nel 2008.
Mentre il contribuente, residente all’estero, può provvedere al versamento dell’imposta dovuta in unica soluzione entro il 16 dicembre 2008.
Con Deliberazioni di Consiglio Comunale nn.27 e 48/2008 è stato deliberato che l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2008 è applicata come segue:
- aliquota ordinaria 7 per mille per tutti gli immobili (terreni agricoli coltivati-aree fabbricabili-altri fabbricati);
- aliquota ridotta 5,50 per mille per l’abitazione principale di categoria catastale A1-A8-A9 con annesse n.2 pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto nelle Cat. C2, C6 e C7;
- detrazione ordinaria € 103,29 per l’abitazione principale di Cat. A1 – A8 – A9 e per i residenti all’estero, purché l’unità immobiliare, considerata abitazione princiipale, non risulti locata;
- maggiore detrazione €154.93 per l’abitazione principale di Cat. A1 - A8 - A9 di pensionati, famiglie numerose e famiglie con portatori di handicap alle seguenti condizioni:
PENSIONATI
Titolari di pensione, per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:
a) che l'abitazione principale, al 1° gennaio 2008, costituisca l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull’intero territorio;
b) che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto d’imposta;
c) che il contribuente deve essere pensionato e in condizione non lavorativa, con un reddito familiare annuo complessivo, fiscalmente imponibile non superiore a € 6.200,00 nel caso di nucleo familiare costituito da un'unica persona, elevato a € 9.300,00 nel caso di famiglia composta da due persone. I suddetti limiti sono ulteriormente elevati di € 1.033,00 per ogni ulteriore familiare fiscalmente a carico del contribuente.
La composizione del nucleo familiare è da riferirsi al 31/12/2007, e il reddito all’anno 2007.
FAMIGLIE NUMEROSE
Famiglie numerose, per le quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:
a) che l’abitazione principale, al 1° gennaio 2008, costituisca l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull’intero territorio nazionale;
b) che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto d’imposta;
c) che il nucleo familiare, composto di almeno cinque persone o più componenti, abbia un reddito familiare annuo complessivo, fiscalmente imponibile non superiore a € 12.400,00 annui, nel caso di famiglia di 5 componenti, reddito aumentato di € 1.550,00 per ogni componente oltre il quinto, fiscalmente a carico del contribuente.
La composizione del nucleo familiare è da riferirsi al 31/12/2007, e il reddito all’anno 2007.
FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP
Famiglie per l quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:
a) che l’abitazione principale, al 1° gennaio 2008, costituisca l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull’intero territorio nazionale;
b) che nel nucleo familiare sia presente un invalido o portatore di handicap con invalidità civile al 100%, risultante da attestato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie;
c) che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto d’imposta;
d) che il reddito familiare annuo complessivo, fiscalmente imponibile, non deve essere superiore a € 7.750,00 annui per un solo componente, aumentato di € 2.580,00 annui per ogni componente oltre il primo, fiscalmente a carico del contribuente.
La composizione del nucleo familiare è da riferirsi al 31/12/2007, e il reddito all’anno 2007.
In tutti i casi sopra previsti, l’applicazione del beneficio della maggiore detrazione di € 154,93 è subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare; è eccettuata la comproprietà di immobili da parte di coniugi in regime di comunione dei beni. I contribuenti interessati al beneficio delle suddette agevolazioni devono presentare apposita richiesta allo sportello ICI , con idonea e probante documentazione entro il 31 dicembre 2008;
Ai sensi del DECRETO-LEGGE 27 maggio 2008, n. 93 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
L’esenzione si applica, ad eccezione delle unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9:
1) per l'abitazione principale, considerando parti integranti n. 2 pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto (C02, C06 e C07);
2) per le abitazioni principali con n. 2 pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado;
3) al coniuge separato o divorziato, non assegnatario della casa coniugale, purché non titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione principale nello stesso comune;
I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta secondo le modalità previste dal D.Lgs. 504/1992.
Per le Aree Fabbricabili si applica l’aliquota ordinaria del 7 per mille. Si ricorda che il valore imponibile dell’area è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
L’importo complessivo del versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Il pagamento dell'imposta può essere effettuato sul c/c postale n. 71608616 intestato a G.O.SAF. S.p.A. RISCOSSIONE I.C.I. COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, oppure con Mod. F24, indicando nella sezione ICI il codice del Comune di S.Maria C.V.: I234; e specificando la motivazione del versamento utilizzando i seguenti codici tributo:
3901 per l’abitazione principale; 3903 per le aree fabbricabili;
3902 per i terreni agricoli; 3904 per gli altri fabbricati.
IL DIRIGENTE