Omissis…

DELIBERA

Di determinare per l’anno 2008 le seguenti aliquote ICI :

a) incrementare l'aliquota ordinaria dal 6,00 (sei) per mille al 7,00 (sette) per mille per tutti i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli elencati ai successivi punti b), c), d);

b) confermare l'aliquota del 4,5 per mille per gli immobili posseduti da ONLUS e che non rientrano nelle esenzioni dall’imposta previste dall’art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n°. 504;

c) confermare l'aliquota del 4,00 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune; per le pertinenze dell’abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, ai sensi dell’art. 16, comma 4, del Regolamento comunale; per le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento comunale;

d) aliquota del 5,00 per mille in favore dei proprietari che concedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale, secondo le condizioni stabilite nell’ambito degli accordi definiti in sede locale fra le Organizzazioni della proprietà edilizia e le Organizzazioni maggiormente rappresentative,ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge n. 431 del 08/12/1998.

e) Riconfermare, per l’anno 2008, che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 123,95 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Visto poi il Decreto Legge n. 93 che dispone l'esclusione dell'imposta comunale sugli immobili dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9, si è deciso di eliminare i punti c) ed e) di cui sopra