SU RELAZIONE E PROPOSTA DELL’ASSESSORE

PREMESSO CHE:

L’imposta comunale sugli immobili è stata istituita con il titolo I, Capo I, del D.Lgs. 30/12/92 n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

L’aliquota o le aliquote sono determinate dalla Giunta Comunale alla luce delle modifiche apportate dall’articolo 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs.n.267/2000;

La determinazione delle stesse può variare da un limite minimo del quattro per mille ad un massimo del sette per mille e sino al 9 per mille per le case sfitte ai sensi della legge n.431 del 1998;

Le forme più frequenti di differenziazione concernono le seguenti destinazioni:

  1. abitazione principale;
  2. immobili diversi;
  3. immobili ad uso anziani o disabili;
  4. abitazioni locate;
  5. abitazioni non locate o sfitte;
  6. enti senza scopo di lucro;
  7. fabbricati destinati alla rivendita e rimasti invenduti;

L’aliquota può essere applicata anche in misura inferiore al 4 per mille purché non si pregiudichi l’equilibrio del bilancio (risoluzione n.1/FL del 19.02.2001 del Ministero delle Finanze);

L’aliquota deve essere determinata ogni anno, perché in assenza di deliberazione si rende applicabile l’aliquota minima del 4 per mille;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n.19 del 25/3/1999, modificato ed integrato con deliberazione consiliare n.103 del 19/12/2000 e deliberazione del Commissario Straordinario n.105 del 28/3/2002;

VISTO la deliberazione della Giunta Municipale n .45 del 26.02.2004 avente ad oggetto: "ICI – Approvazione aliquote, riduzioni, determinazioni e modalità applicative anno 2004;

VISTO il D.Lgs.n.267/00,

PROPONE

Deliberare la conferma per l’anno 2005 delle aliquote dell’Imposta Comunale sugli immobili in questo Comune già operanti per l’anno 2004 che in ogni caso si riportano :

  1. aliquota ordinaria nella misura del 6,00 (sei) per mille per tutti i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli elencati ai successivi punti b) c) d);
  2. aliquota del 4,5 per mille per gli immobili posseduti da ONLUS e che non rientrano nelle esenzioni dall’imposta previste dall’art.7 della legge 30 dicembre 1992, n°. 504;
  3. aliquota del 4,00 per mille :

  1. aliquota del 3 per mille in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;
  2. Confermare, per l’anno 2005, che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 123,95 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Dare atto che nella determinazione delle aliquote sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.

L’Assessore al Bilancio

Pasquale Diomaiuta

 

 

 

Vista la proposta si esprime parere favorevole ex art.49 D.Lgs.n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Dirigente

Dott. Claudio Pirone

 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs.n.504/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n.267/00;

Visto il Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;

LETTA la proposta che precede;

ACQUISITO i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

RITENUTO di doverla approvare integralmente e di provvedere in merito;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

  1. APPROVARE, come si approva, la proposta di deliberazione così come articolata che qui si intende integralmente riportata e confermata.
  2. DEMANDARE al responsabile dell’imposta ogni adempimento conseguente al presente provvedimento.
  3. La presente deliberazione con separata ed unanime votazione, viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.