Deliberazione n. 34  del 11.5.2006

 

OGGETTO:     D. lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni. Imposta comunale sugli Immobili. Determinazione dell’aliquota per l’anno 2006.

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE

 

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DELIBERA

 

1        DI DETERMINARE, per le motivazioni addotte in narrativa, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili con riferimento all’esercizio finanziario 2006, a norma dell’articolo 6 del D.lgs. 30.12.1992, n. 504, e successive modificazioni, nelle seguenti misure:

- 4,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e loro pertinenze,      anche  se distintamente iscritte in catasto;

- 5,5 per mille per ogni altro tipo di immobile e relative pertinenze;

 

2   DI DETERMINARE, altresì, per l’anno 2006, la detrazione per l'abitazione principale in € 103,29;

 

3   DI STABILIRE, per l'anno 2006, ai sensi dell’articolo 9 del vigente regolamento ICI:

-    l’elevazione delle detrazione spettante in misura pari a € 130,00 e, comunque, non oltre l’importo dell’imposta dovuta, per le abitazioni principali delle seguenti categorie di contribuenti, in particolari situazioni di disagio socio-economico:

·        nuclei familiari al cui interno è presente un portatore di handicap ovvero una persona con riconosciuto grado di invalidità al 100%, risultante da idonea certificazione rilasciata da uffici competenti;

·        disoccupati iscritti nelle liste dei disoccupati presso il competente Centro per l’Impiego da un periodo non inferiore a 12 mesi al momento di presentazione della domanda, avente quale unico reddito familiare l’assegno di assistenza e mobilità, risultante da apposita dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro o dagli uffici preposti;

·        soggetto passivo non avente alcun reddito;

 

sempre che il nucleo familiare di appartenenza abbia un reddito imponibile IRPEF riferito all’anno d’imposta precedente non superiore ad € 15.000,00;

 

5  DI APPROVARE  ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera g) del d. lgs. n. 446/97 e dell’articolo 15, comma 1, del vigente regolamento ICI, il valore venale in comune commercio, per zone omogenee delle aree fabbricabili, come da relazione predisposta dall’UTC che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

 

6 DI STIMARE, sulla base delle proiezioni elaborate dal responsabile del settore economico finanziario, il gettito complessivo dell’imposta comunale sugli immobili in euro 365.000,00, da iscriversi nel bilancio annuale di previsione del corrente esercizio finanziario;

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U F F I C I O   T E C N I C O

 

Oggetto: Determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili – art. 59, comma 1, lettera g) D.Leg.vo n. 446/97.

 

 

Il sottoscritto responsabile del settore Tecnico;

Visti gli atti d’ufficio relativi agli strumenti urbanistici vigenti nel Comune;

Visto il vigente Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I. approvato con consiliare n° 16 del 04.05.2006, immediatamente eseguibile, ed in particolare l’art. 15;

 

D A ’    A T T O

 

che ai sensi del comma 1 della lettera g) dell’art. 59 del D.Leg.vo n. 446/97 il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, in riferimento alla classificazione urbanistica di zona, si determina come segue:

 

-          Zone residenziali di tipo “B” interne al piani di recupero:          44,95 €/mq

-          Zone residenziali di tipo “B” esterne al piani di recupero:          40,95 €/mq

-          Zone residenziali di tipo “C”:                                        31,45 €/mq

-          Zone per insediamento di attività produttive già urbanizzate:     26,93 €/mq

-          Zone per insediamento di attività produttive non urbanizzate:    15,00 €/mq

 

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