Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 03.03.2007.
OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazione Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2007.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, concernente l’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 156 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007) rientra tra le attribuzioni del Consiglio Comunale la deliberazione delle aliquote ICI;
RILEVATO che entro la data di approvazione del bilancio di previsione 2007 devono essere deliberate le aliquote ai fini ICI per il medesimo anno;
TENUTO CONTO delle esigenze di bilancio e ritenuto di riconfermare per l’anno 2007 l’aliquota ICI del 6,00 per mille, fissata già per lo scorso anno, indistintamente per tutti i fabbricati e terreni al fine di assicurare il flusso di entrate occorrenti per garantire i servizi istituzionali in modo soddisfacente;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. f) del T.U.E.L..;
VISTO lo Statuto comunale, il Regolamento Generale delle Entrate ed il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;
CON voti UNANIMI
DI approvare, per le motivazioni addotte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2007 nella misura del SEI (6,00) PER MILLE, in misura unica per tutti i fabbricati e terreni, senza differenziazioni e agevolazioni e senza applicazione di riduzioni e di maggiori detrazioni;
DI stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima di verifica.
DI dare atto che la presente deliberazione deve essere pubblicata per estratto sulla Gazzetta ufficiale, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e con le modalità stabilite nella Circolare n.49/E del 13.02.1998 del Ministero delle Finanze;
DI dichiarare la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile si sensi e per gli effetti dell’art. 134, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, previa apposita e distinta votazione e con voti favorevoli unanimi.