deliberazione della giunta comunale n. 60 del 12 maggio 2006.
OGGETTO: Imposta Comunale Immobili- Approvazione aliquota per l’anno 2006.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, concernente l’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
CONSIDERATO che ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e172 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, compete alla Giunta comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo;
RILEVATO che entro la data di approvazione del bilancio di previsione 2006 devono essere deliberate le aliquote ai fini ICI per il medesimo anno;
TENUTO CONTO delle esigenze di bilancio e ritenuto di riconfermare per l’anno 2006 l’aliquota ICI del 6,00 per mille, fissata già per lo scorso anno, indistintamente per tutti i fabbricati e terreni al fine di assicurare il flusso di entrate occorrenti per garantire i servizi istituzionali in modo soddisfacente;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. f) del T.U.E.L..;
VISTO lo Statuto comunale, il Regolamento Generale delle Entrate ed il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;
CON voti unanimi e palesi
DI approvare, per le motivazioni addotte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2006 nella misura del SEI (6,00) PER MILLE, in misura unica per tutti i fabbricati e terreni, senza differenziazioni e agevolazioni e senza applicazione di riduzioni e di maggiori detrazioni;
DI stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima di verifica.
DI disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta ufficiale;
DI dichiarare la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile si sensi e per gli effetti dell’art. 134, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, previa apposita e distinta votazione e con voti favorevoli unanimi.