LA GIUNTA COMUNALE
- VISTO il titolo I, capo I del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504 con il quale veniva istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
- VISTO l'art. 8 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 così come sostituito dall'art. 3, comma 55, della Legge n. 662 del 23.12.1996 che testualmente recita "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale distinazione; l'importo di Euro 103,29 può essere elevato fino a Euro 258,23 nel rispetto dell'equilibrio del bilancio;
- CONSIDERATO che sono stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla Disciplina producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'Ente, sia nei riguardi dei soggetti ad imposte per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sia in relazione al gettito dell'imposta, determinate per conversione dell'equilibrio del bilancio,
- CONSIDERATO, altresì, che la scelta tra le diverse aliquote non può essere riferita alla struttura di bilancio, come confermato dall'art. 4, comma 1, della Legge delega n. 421/92, secondo cui l'I.C.I. è stata istituita per consentire agli Enti locali di provvedere ad una rilevante parte del loro fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie;
- ATTESO che le risorse derivate (vedi trasferimenti erariali) sono di gran lunga diminuite;
- CHE in presenza del predetto fabbisogno economico-finanziario emergente, il gettito dell'I.C.I. per l'anno 2005 non può essere inferiore al gettito dell'anno 2004;
DELIBERA
- di riconfermare per l'anno 2005 nella misura del 6 per mille, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili indistintamente per tutte le unità immobiliari;
- di riconfermare, altresì, per l'anno 2005 nella misura unica di Euro 154,94, la detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del sogetto passivo;
- di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.