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D E L I B E R A
- Di determinare per l’anno 2005 l’aliquota I.C.I. di cui all’art. 6 del d.leg.vo n.504 citato, in misura unica del 6 x mille per tutti gli immobili che vi sono soggetti con le agevolazioni di cui alla deliberazione consiliare 23/02/2000 n°11.
- di stimare, sulla base delle proiezioni elaborate dal Responsabile del Servizio economico finanziario, il gettito complessivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) in € 269.000,00 da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2005;
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NOTA
deliberazione CC. 23/02/2000n°11:
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· Ai fini dell’applicazione della detrazione di cui all’art.8 della legge n°504/1992 sono considerate abitazioni principali, oltre quelle definite tali dal comma 2, le seguenti:
- Immobili uso abitativo concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 2°grado; per beneficiare dell’agevolazione gli interessati dovranno produrre dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di parentela e copia dell’atto di concessione dell’immobile in comodato gratuito, purché l’occupante comodatario non sia proprietario di altra abitazione (art.59 c.1 e) d.leg.vo 446)
- L’immobile posseduto da disabile, invalido al 100x100, che abbia la residenza presso istituti di ricovero o sanitari per causa di ricovero permanente, a condizione che tale abitazione non sia locata a terzi (art.3 c.56 L.662).
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