PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

  

 

“ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL COMUNE DI FAICCHIO

(Provincia di Benevento)

 

IN MATERIA DI ALIQUOTA ICI PER L’ANNO DI IMPOSTA 2011"

 

DELIBERA DI C.C. N. 21  DEL  5/7/2011

 

(Omissis) 

 

1)     Di confermare, per l'anno d'imposta 2011, le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. -  Imposta comunale sugli immobili -  in questo Comune:

a)     Aliquota ordinaria per tutti gli immobili ivi comprese le unità immobiliari, non possedute a titolo di abitazioni principali: 6 (sei) per mille;

b)    Aliquota ridotta per i soggetti passivi, residenti nel Comune, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, diverse da quelle esentate ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs.vo n. 93 del 27.5.2008 Cat. A1-A8-A9:  5 (cinque) per mille;

c)      Riduzione del 50% per l’abitazione principale posseduta dai disabili con invalidità riconosciuta del 100%;

 

2)     Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo,diverse da quelle esentate ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs.vo n. 93 del 27.5.2008 Cat. A1-A8-A9:  sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 103,29 (centotre virgola ventinove) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

 

3)     L'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

 

4)     Di dare atto che nella determinazione delle aliquote, nonché nella definizione della riduzione e della detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

 

5)     Di dare atto che i terreni agricoli del Comune di Faicchio godono dell’esenzione di cui all’art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come ribadito dalla Circolare 14 giugno 1993, n. 9, del Ministero delle Finanze.

 

(Omissis)