“ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL COMUNE DI FAICCHIO
(Provincia di Benevento)
IN MATERIA DI ALIQUOTA ICI PER L’ANNO DI IMPOSTA
DELIBERA DI C.C. N. 21 DEL 5/7/2011
(Omissis)
1) Di confermare, per l'anno d'imposta 2011, le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili - in questo Comune:
a) Aliquota ordinaria per tutti gli immobili ivi comprese le unità immobiliari, non possedute a titolo di abitazioni principali: 6 (sei) per mille;
b) Aliquota ridotta per i soggetti passivi, residenti nel Comune, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, diverse da quelle esentate ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs.vo n. 93 del 27.5.2008 Cat. A1-A8-A9: 5 (cinque) per mille;
c) Riduzione del 50% per l’abitazione principale posseduta dai disabili con invalidità riconosciuta del 100%;
2) Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo,diverse da quelle esentate ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs.vo n. 93 del 27.5.2008 Cat. A1-A8-A9: sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 103,29 (centotre virgola ventinove) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
3) L'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;
4) Di dare atto che nella determinazione delle aliquote, nonché nella definizione della riduzione e della detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
5) Di dare atto che i terreni agricoli del Comune di Faicchio godono dell’esenzione di cui all’art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come ribadito dalla Circolare 14 giugno 1993, n. 9, del Ministero delle Finanze.
(Omissis)