COMUNE DI PONTE (Provincia di BENEVENTO)
Deliberazione di G.C. n.59 del 27/04/2005
OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili anno 2005.
Visto l’art.53, comma 16 della legge 23/12/2000, n.388, come sostituito dall’art.27, comma 8 della legge 28/12/2001, n.448 il quale dispone, tra l’altro, che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef, e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Visto l’art. 1, comma 1 del Decreto Legge 31/03/2005, n° 44 che differisce al 31/05/2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli enti locali;
Vista la deliberazione di G.M. n.39 del 09/03/2004,recepita ed approvata ,per quanto di competenza ,dal Consiglio Comunale con atto n.11 in seduta del 27/04/2004, concernente la determinazione dell’aliquota ICI per l’anno 2004 nella misura del 5,5 per mille ;
Ritenuto che il gettito conseguente all’imposizione di cui trattasi debba essere sostanzialmente confermato e che lo stesso risulta determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria nonché per far fronte ai costi,sempre crescenti,per l’erogazione dei servizi di primaria utilità alla popolazione amministrata;
Visto il D.Lgs.18/08/2000, n.267;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000;
Con voti unanimi resi e verificati per alzata di mano
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;