Di confermare per l'anno 2008 l'aliquota del 5 °/oo quale aliquota base per l'imposta comunale sugli immobili;

di riconfermare sempre per l'anno 2008 l'aliquota del 7 °/oo  per gli immobili non destinati ad abitazione principale del soggetto passivo e non concessi in locazione a terzi.

di prendere atto che dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 °/oo della base imponibile di cui all'art. 1, commi da 5 a 8 della legge 244/07 (finanziaria 2008). L'ulteriore detrazione, comunque non superiore ad € 200,00, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae la destinazione di abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoaria catastale A1, A8 e A9.