Estratto della deliberazione di G.C. n. 38 del 01/03/2006 del Comune di Torrecuso (Prov. di Benevento) in materia di aliquote, riduzioni e detrazioni I.C.I. per l’anno d’imposta 2006. -

          

LA GIUNTA COMUNALE

 

Omississ ………….

DELIBERA

 

1. di approvare, per l’anno d’imposta 2006, le seguenti aliquote e norme per l’applicazione dell’I.C.I. Imposta comunale sugli immobili in questo Comune:

 

a) Aliquota ordinaria per le aree edificabili e tutti gli immobili ivi comprese le unità   immobiliari, non possedute a titolo di abitazioni principali: 6,50 (Sei e cinquanta) per mille;

b) Aliquota ridotta per i soggetti passivi, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale: 5,75 (Cinque e settantacinque) per mille;

c) Aliquota agevolata per le unità immobiliari possedute dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/91, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 0,00 (Zero) per mille;

 

2. di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, €. 104,00 (Centoquattro/00) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

 

3. di stabilire che l’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

 

4. di dare atto che nella determinazione delle aliquote, nonché nella definizione della riduzione e della detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

 

5. di. dare atto che i terreni agricoli del Comune  di Torrecuso godono dell’esenzione di cui all’art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come ribadito dalla Circolare 14 giugno 1993, n. 9, del Ministero delle Finanze;

 

6. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.

 

7. di rendere la presente, con votazione unanime e separata, immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

 

Letto, approvato e sottoscritto.